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La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dal Governo contro le leggi della Provincia autonoma di Bolzano in materia di beni culturali: la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali ai sensi del suo statuto speciale, e le norme provinciali impugnate non esulano da tale competenza.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due leggi della Provincia autonoma di Bolzano — l’art. 14 della l.p. n. 4/2004 e l’art. 12 della l.p. n. 4/2005 — che modificavano la normativa provinciale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, estendendo le competenze della Provincia su manufatti e paesaggi. Il Governo riteneva che tali norme esorbitassero dalla competenza provinciale e violassero la competenza esclusiva statale nella tutela dei beni culturali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le norme provinciali in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972). Le censure riguardavano il superamento dei limiti della competenza provinciale primaria in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. Lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige riconosce alla Provincia di Bolzano una competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio e di tutela dei beni artistici, storici, archivistici e librari (artt. 8, nn. 3 e 8, del d.P.R. n. 670/1972). Le norme impugnate rientrano in questa competenza e non violano i limiti posti dalla Costituzione e dallo statuto.
Il principio
Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di competenze legislative primarie in materie espressamente elencate dallo statuto speciale (artt. 8 del d.P.R. n. 670/1972), che include la tutela del paesaggio e dei beni culturali. In queste materie la competenza provinciale è più ampia di quella regionale ordinaria, e la legislazione statale si applica solo come limite esterno, non come disciplina di dettaglio.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra «tutela» e «valorizzazione» dei beni culturali?
In base all’art. 117 Cost. (nella versione risultante dalla riforma del 2001), la «tutela dei beni culturali» è materia di competenza esclusiva statale, mentre la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» è materia concorrente. Le Province a statuto speciale hanno però ulteriori competenze primarie ai sensi dei rispettivi statuti.
Come si applica l’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 alle Province speciali?
L’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 (riforma del titolo V) prevede che, nelle materie in cui le Regioni a statuto speciale e le Province autonome hanno competenze meno ampie di quelle attribuite alle Regioni ordinarie dalla riforma, si applichino le nuove norme più favorevoli. Ma in materie dove lo statuto speciale è già più favorevole, resta lo statuto a prevalere.
La Provincia di Bolzano può legiferare in materia di beni culturali?
Sì: l’art. 8, nn. 3 e 8, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio e dei beni artistici, storici, archivistici e librari, nonché in materia di tutela del patrimonio artistico e storico. La legislazione provinciale deve rispettare la Costituzione, i principi dell’ordinamento giuridico e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative tra Stato, Regioni e Province autonome
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