1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Categoria: Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003)
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 — Codice in materia di protezione dei dati personali, coordinato con il GDPR (Reg. UE 2016/679) post-D.Lgs. 101/2018.
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Art. 170 D.Lgs. 196/2003 — Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, lettere f) e g), del Regolamento, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.