1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva un provvedimento del Garante adottato ai sensi del Regolamento e del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa.
Categoria: Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003)
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 — Codice in materia di protezione dei dati personali, coordinato con il GDPR (Reg. UE 2016/679) post-D.Lgs. 101/2018.
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Art. 166 D.Lgs. 196/2003 — Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dal Garante in conformità all’articolo 83 del Regolamento. -
Art. 167 D.Lgs. 196/2003 — Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126, 129 e 130 ovvero dal provvedimento di cui all’articolo 129 cagiona nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.