Testo dell'articoloVigente
Art. 171 Codice Privacy – Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
1.
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge.
Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
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Vedi anche
→art. 169 CODICE→art. 170 CODICE→art. 172 CODICE→art. 173 CODICE→GDPR art. 1 - Art. 1 GDPR - Oggetto e finalità→Cost. art. 15 - Segretezza comunicazioni→Art. 168 D.Lgs. 196/2003 – Falsità nelle dichiarazioni al Garante→Art. 174 D.Lgs. 196/2003 – Notificazioni di atti e vendite giudiziarie→Art. 167-ter D.Lgs. 196/2003 – Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala→Art. 167-bis D.Lgs. 196/2003 – Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala→Art. 167 D.Lgs. 196/2003 – Trattamento illecito di dati→Art. 175 D.Lgs. 196/2003 – Forze di polizia
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Articolo abrogato
L'art. 171 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 disciplinava originariamente altre fattispecie. È stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di adeguamento dell'ordinamento italiano al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), divenuto direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. La materia è ora coperta dalle corrispondenti disposizioni del GDPR (in particolare artt. 5-22 per i principi e i diritti dell'interessato; artt. 24-43 per gli obblighi del titolare; artt. 44-49 per i trasferimenti extra-UE; artt. 51-59 per le autorità di controllo) e dalle disposizioni superstiti del Codice italiano riformato (articoli 2-bis e seguenti). Il riferimento operativo per la disciplina attuale è il combinato GDPR + Codice + provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali. La norma originaria conserva interesse storico-interpretativo per la ricostruzione del sistema di tutela ante-GDPR.
Domande frequenti
L'art. 171 del Codice Privacy è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dal D.Lgs. 101/2018 in sede di coordinamento con il GDPR. La materia originaria è ora disciplinata dal Reg. UE 2016/679 e dalle norme superstiti del Codice.
Dove è disciplinata oggi la materia?
Nel GDPR (Reg. UE 2016/679) e nelle disposizioni superstiti del Codice Privacy riformato (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.), integrate dai provvedimenti generali del Garante.