Testo dell'articoloVigente
Art. 167-ter Codice Privacy – Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2.
Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 167.
Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
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Vedi anche
→art. 167 CODICE→art. 167-bis CODICE→art. 168 CODICE→art. 169 CODICE→GDPR art. 1 - Art. 1 GDPR - Oggetto e finalità→Cost. art. 15 - Segretezza comunicazioni→Art. 166 D.Lgs. 196/2003 – Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie→Art. 165 D.Lgs. 196/2003 – Pubblicazione del provvedimento del Garante→Art. 170 D.Lgs. 196/2003 – Inosservanza di provvedimenti del Garante→Art. 164-bis D.Lgs. 196/2003 – Casi di minore gravità e ipotesi aggravate→Art. 164 D.Lgs. 196/2003 – Omessa informativa o omessa esibizione al Garante→Art. 171 D.Lgs. 196/2003 – Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Articolo abrogato
L'art. 167-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 disciplinava originariamente acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala. È stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di adeguamento dell'ordinamento italiano al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), divenuto direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. La materia è ora coperta dalle corrispondenti disposizioni del GDPR (in particolare artt. 5-22 per i principi e i diritti dell'interessato; artt. 24-43 per gli obblighi del titolare; artt. 44-49 per i trasferimenti extra-UE; artt. 51-59 per le autorità di controllo) e dalle disposizioni superstiti del Codice italiano riformato (articoli 2-bis e seguenti). Il riferimento operativo per la disciplina attuale è il combinato GDPR + Codice + provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali. La norma originaria conserva interesse storico-interpretativo per la ricostruzione del sistema di tutela ante-GDPR.
Domande frequenti
L'art. 167-ter del Codice Privacy è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dal D.Lgs. 101/2018 in sede di coordinamento con il GDPR. La materia originaria è ora disciplinata dal Reg. UE 2016/679 e dalle norme superstiti del Codice.
Dove è disciplinata oggi la materia?
Nel GDPR (Reg. UE 2016/679) e nelle disposizioni superstiti del Codice Privacy riformato (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.), integrate dai provvedimenti generali del Garante.