Testo dell'articoloVigente
Materia: Sanzioni tributarie · Riferimento: Corte di Cassazione, ordinanza 12 agosto 2025, n. 23149
- Regola generale (art. 3 D.Lgs. 472/97): la sanzione più favorevole sopravvenuta si applica retroattivamente, salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo.
- La riforma 2024 (D.Lgs. 87/2024) ha però escluso la retroattività delle nuove sanzioni più miti, limitandole alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
- La Cassazione ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale: la deroga è legittima.
Il caso
Un contribuente, sanzionato per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, invoca l’applicazione delle nuove sanzioni ridotte introdotte dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. 87/2024), sostenendo che il principio del favor rei imponga di applicare retroattivamente il trattamento più mite. Si dubita anche della legittimità costituzionale della norma che esclude tale retroattività.
La decisione
La Corte ricorda che l’art. 3 del D.Lgs. 472/1997 ha esteso alla materia tributaria il principio del favor rei: se la legge in vigore al momento della violazione e quelle successive stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la più favorevole, salvo che il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo. Si tratta, però, di un principio di rango legislativo e non costituzionale assoluto, come avviene invece in materia penale: il legislatore può quindi derogarvi con norma espressa.
La riforma del 2024 ha previsto espressamente che le nuove misure si applichino soltanto alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, giudicando coerente e non irragionevole la scelta di non retroattività alla luce del carattere organico della riforma e degli interessi contrapposti.
Il principio di diritto
Il favor rei in materia di sanzioni amministrative tributarie è la regola, ma non ha natura costituzionalmente inderogabile: il legislatore può legittimamente escluderne l’applicazione, come ha fatto per le nuove sanzioni della riforma 2024, applicabili solo alle violazioni successive alla sua entrata in vigore.
Implicazioni pratiche
La conseguenza è netta: per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi le vecchie misure sanzionatorie, spesso più severe, senza che il contribuente possa invocare automaticamente le nuove e più lievi. Diventa quindi decisivo collocare correttamente nel tempo la violazione e valutare gli strumenti deflattivi disponibili (ravvedimento, definizioni agevolate). Resta valido, per il passato, il principio per cui la sanzione più favorevole va applicata anche d’ufficio in ogni stato e grado, salvo il limite del provvedimento definitivo. Vedi la sezione Sanzioni Tributarie.
Domande frequenti
Le sanzioni ridotte della riforma 2024 valgono per il passato?
No. Si applicano solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per quelle anteriori restano le vecchie misure: la Cassazione ha ritenuto legittima questa deroga al favor rei.
Il favor rei tributario è come quello penale?
No. In materia penale la retroattività della norma più favorevole ha copertura costituzionale più forte; in materia di sanzioni tributarie è un principio di legge, derogabile dal legislatore.
Fonti
- Corte di Cassazione, ordinanza 12 agosto 2025, n. 23149.
- Art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
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