Testo dell'articoloVigente
Materia: IRPEF / redditi diversi · Riferimento: Corte di Cassazione, ordinanza 30 maggio 2022, n. 17354
- La plusvalenza IRPEF da cessione di immobile o terreno non si determina sul solo valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro.
- Servono altri elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno della maggiore plusvalenza.
- È una regola di interpretazione autentica (art. 5, comma 3, D.Lgs. 147/2015), come tale applicabile anche al passato.
Il caso
L’Amministrazione rettifica la plusvalenza IRPEF realizzata con la cessione di un terreno edificabile basandosi esclusivamente sul maggior valore definito o accertato ai fini dell’imposta di registro, da cui presume un corrispettivo — e quindi una plusvalenza — superiori a quelli dichiarati. Il contribuente contesta l’automatismo.
La decisione
La Corte richiama l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 147/2015, norma di interpretazione autentica e perciò retroattiva, secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi, l’Amministrazione non può determinare la plusvalenza da cessione di immobili o aziende soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. Il dato del registro, da solo, non è sufficiente: occorrono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere il maggior corrispettivo effettivamente percepito. Trattandosi di interpretazione autentica, il principio vale anche per le annualità e i giudizi anteriori.
Il principio di diritto
Non esiste alcun automatismo tra il valore rilevante per l’imposta di registro e la plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi: il primo può al più costituire un indizio, da corroborare con altri elementi. In difetto, la rettifica fondata sul solo valore di registro è illegittima.
Implicazioni pratiche
La pronuncia riflette una differenza strutturale tra i tributi: l’imposta di registro guarda al valore del bene, mentre le imposte dirette colpiscono la plusvalenza effettiva, cioè la differenza tra corrispettivo percepito e costo fiscalmente riconosciuto. Per il contribuente significa che un avviso che «trasli» meccanicamente il valore di registro sull’IRPEF può essere contestato; per l’ufficio, che occorre un quadro probatorio autonomo. Approfondimenti sul calcolo nelle sezioni TUIR e Imposta di Registro.
Domande frequenti
Il valore usato per il registro vale anche per l’IRPEF?
No, non automaticamente. Per la plusvalenza IRPEF serve un quadro probatorio autonomo: il valore di registro, da solo, non basta a fondare la rettifica.
La regola vale anche per gli anni passati?
Sì. L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 147/2015 è norma di interpretazione autentica e quindi si applica anche alle situazioni e ai giudizi anteriori.
Fonti
- Corte di Cassazione, ordinanza 30 maggio 2022, n. 17354.
- Art. 5, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; artt. 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
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