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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla riscossione delle imposte (cartella esattoriale e termine per la notifica): le ordinanze di rimessione presentano motivazione insufficiente sulla rilevanza e sull’individuazione delle questioni.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 24 e 25 del d.P.R. n. 602/1973 (riscossione imposte) per asserito contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 Cost. Il caso riguardava cartelle esattoriali relative a somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per tardivo versamento di Irpeg e Ilor.
La questione di legittimità costituzionale
Artt. 17 (nel testo vigente ante modifica d.lgs. n. 46/1999), 24 e 25 del d.P.R. n. 602/1973, censurati in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 Cost. La Commissione tributaria rimettente contestava i termini per l’iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle di pagamento. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Milano.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Nella prima ordinanza, la motivazione sulla rilevanza era insufficiente perché non indicava la norma ratione temporis applicabile. Nella seconda, il rimettente non considerava che al momento della notifica della cartella era già in vigore il nuovo art. 25 d.P.R. n. 602/1973 (modificato dal d.lgs. n. 193/2001), che non prevedeva alcun termine per la notifica.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve individuare con precisione la norma applicabile ratione temporis al caso concreto e motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza. L’insufficienza di motivazione su questi profili determina la manifesta inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Che cos’è la cartella esattoriale?
È il documento con cui il concessionario della riscossione intima al contribuente il pagamento delle somme iscritte a ruolo dall’ufficio finanziario. Deve essere notificata nei termini di legge.
Perché la questione sul termine di notifica della cartella era inammissibile?
Perché al momento della notifica contestata era già in vigore una nuova versione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 che non prevedeva alcun termine, e il rimettente non aveva considerato tale circostanza.
Cosa si intende per manifesta inammissibilità di una questione di legittimità?
Una questione è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non ha rispettato i requisiti formali e sostanziali dell’ordinanza di rimessione (rilevanza, motivazione, individuazione della norma), rendendo impossibile per la Corte pronunciarsi nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa del contribuente
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.