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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Padova: dopo la sentenza n. 222/2004 che ha dichiarato illegittima la norma sull’espulsione immediata dello straniero senza previa convalida giudiziaria in contraddittorio, il giudice deve rivalutare la rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Padova aveva sollevato con venti ordinanze questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), introdotto dal d.l. n. 51/2002 (conv. l. n. 106/2002), nella parte in cui consentiva l’esecuzione del provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera prima della convalida giudiziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, censurato in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost. La questione era se fosse costituzionalmente legittimo eseguire l’espulsione prima che il giudice avesse convalidato il provvedimento e sentito lo straniero. Giudice rimettente: Tribunale di Padova.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Nel frattempo, la sentenza n. 222/2004 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata “nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera”. Il Tribunale deve ora valutare la persistente rilevanza della questione alla luce di tale pronuncia.

Il principio

Quando sopravviene una sentenza della Corte costituzionale che decide la medesima questione di legittimità sollevata in un altro giudizio, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per rivalutare la rilevanza della questione originaria alla luce della nuova pronuncia.

Domande e risposte

Cosa aveva stabilito la sentenza n. 222/2004?

Aveva dichiarato illegittima la norma sull’espulsione immediata degli stranieri nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida si svolgesse in contraddittorio prima dell’accompagnamento alla frontiera, tutelando il diritto di difesa dello straniero.

Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere?

Perché la norma era già stata dichiarata incostituzionale da una pronuncia successiva: il giudice rimettente deve valutare se la questione abbia ancora rilevanza nel caso concreto.

Quali garanzie spettano allo straniero nel procedimento di convalida dell’espulsione?

Dopo la sentenza n. 222/2004, la convalida deve avvenire in contraddittorio, prima dell’esecuzione del provvedimento, con le garanzie del diritto di difesa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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