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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Veneto che imponeva agli operatori di telecomunicazione canoni regionali per l’occupazione del demanio idrico, perché in contrasto con il principio statale secondo cui tali oneri possono essere stabiliti solo per legge.

Di cosa si tratta

Per posare cavi e impianti di comunicazione elettronica gli operatori occupano spesso beni del demanio idrico (fiumi, canali). Il Veneto aveva previsto che, in questi casi, fosse dovuto un canone fissato dalla Giunta regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Veneto, nel giudizio tra Telecom Italia e la Regione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4-sexies, della legge reg. Veneto n. 11 del 2001 (aggiunto dalla legge reg. n. 43 del 2018), in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, ritenendola in deroga all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, che vieta canoni non stabiliti per legge.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4-sexies, della legge reg. Veneto n. 11 del 2001.

Il principio

Le Regioni non possono imporre agli operatori di comunicazione elettronica canoni per l’occupazione del demanio idrico non previsti dalla legge: l’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, posto a tutela della concorrenza, riserva allo Stato la determinazione di tali oneri.

Domande e risposte

Quale norma è stata annullata?

L’art. 83, comma 4-sexies, della legge regionale del Veneto n. 11 del 2001, che imponeva canoni regionali sul demanio idrico per le reti di comunicazione elettronica.

Perché la norma era incostituzionale?

Perché derogava all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, che vieta canoni non stabiliti per legge, ledendo la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

Quali effetti ha la decisione?

Gli operatori non sono più tenuti a pagare il canone regionale veneto previsto da quella norma per l’occupazione del demanio idrico.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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