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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Veneto che imponeva agli operatori di telecomunicazione canoni regionali per l’occupazione del demanio idrico, perché in contrasto con il principio statale secondo cui tali oneri possono essere stabiliti solo per legge.
Di cosa si tratta
Per posare cavi e impianti di comunicazione elettronica gli operatori occupano spesso beni del demanio idrico (fiumi, canali). Il Veneto aveva previsto che, in questi casi, fosse dovuto un canone fissato dalla Giunta regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Veneto, nel giudizio tra Telecom Italia e la Regione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4-sexies, della legge reg. Veneto n. 11 del 2001 (aggiunto dalla legge reg. n. 43 del 2018), in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, ritenendola in deroga all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, che vieta canoni non stabiliti per legge.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4-sexies, della legge reg. Veneto n. 11 del 2001.
Il principio
Le Regioni non possono imporre agli operatori di comunicazione elettronica canoni per l’occupazione del demanio idrico non previsti dalla legge: l’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, posto a tutela della concorrenza, riserva allo Stato la determinazione di tali oneri.
Domande e risposte
Quale norma è stata annullata?
L’art. 83, comma 4-sexies, della legge regionale del Veneto n. 11 del 2001, che imponeva canoni regionali sul demanio idrico per le reti di comunicazione elettronica.
Perché la norma era incostituzionale?
Perché derogava all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, che vieta canoni non stabiliti per legge, ledendo la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
Quali effetti ha la decisione?
Gli operatori non sono più tenuti a pagare il canone regionale veneto previsto da quella norma per l’occupazione del demanio idrico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato sulla disparità di trattamento tra operatori attivi in più Regioni.
- Art. 117 della Costituzione — richiamato sulla competenza statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento delle comunicazioni.
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