Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulle norme che, durante l’emergenza Covid, hanno introdotto un meccanismo di rivalutazione e di controllo sulle scarcerazioni o sui differimenti di pena concessi a detenuti per reati gravi e in regime di 41-bis.
Di cosa si tratta
Nella prima fase della pandemia diversi detenuti per criminalità organizzata o sottoposti al regime del 41-bis avevano ottenuto la detenzione domiciliare o il differimento della pena per ragioni sanitarie. Il legislatore intervenne con norme d’urgenza che imponevano una periodica rivalutazione di tali misure.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici di sorveglianza di Sassari, Avellino e Spoleto hanno sollevato questioni sugli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020 e sull’art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020 (conv. legge n. 70 del 2020), in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 32, 102, 104 e 111 della Costituzione, lamentando la lesione del diritto di difesa del detenuto, dei principi sul giusto processo e dell’autonomia della magistratura di sorveglianza.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 3, 24, 32 e 111 Cost. sollevate dai Tribunali di sorveglianza di Sassari e Avellino e dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, e manifestamente infondate quelle riferite agli artt. 27, 102 e 104 Cost. sollevate dal Tribunale di Sassari.
Il principio
Il meccanismo di rivalutazione delle misure extramurarie concesse per ragioni sanitarie a detenuti pericolosi non viola il diritto di difesa, il giusto processo né l’autonomia della magistratura di sorveglianza: si tratta di un controllo legittimo a tutela di esigenze di sicurezza.
Domande e risposte
A chi si applicavano queste norme?
A detenuti e internati per delitti di criminalità organizzata, terroristica o mafiosa e a quelli in regime di 41-bis che avevano ottenuto misure extramurarie per ragioni connesse all’emergenza Covid.
Le norme sono state annullate?
No. La Corte ha dichiarato non fondate e in parte manifestamente infondate tutte le questioni sollevate.
Il detenuto poteva difendersi nella rivalutazione?
Sì: la Corte ha ritenuto che il meccanismo non comprimesse il diritto di difesa, restando aperta la decisione del tribunale di sorveglianza.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — invocato sul diritto di difesa del detenuto nel procedimento di rivalutazione.
- Art. 27 della Costituzione — richiamato sulla finalità rieducativa della pena.
- Art. 111 della Costituzione — evocato sul giusto processo e sul contraddittorio.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.