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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme del Veneto che esoneravano dal contributo di costruzione alcuni interventi edilizi, ritenendole in contrasto con i principi statali in materia edilizia; ha invece salvato un’ipotesi di esonero.

Di cosa si tratta

Chi realizza interventi edilizi versa di norma un contributo di costruzione. Il Veneto aveva introdotto esoneri da tale contributo per alcune categorie di interventi, in particolare per cambi di destinazione d’uso di immobili legati all’identità storico-culturale del territorio.

La questione di legittimità costituzionale

Lo Stato ha impugnato gli artt. 11 e 20 della legge reg. Veneto n. 29 del 2019, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che gli esoneri dal contributo di costruzione e le procedure introdotte violassero i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio fissati dal d.P.R. n. 380 del 2001.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 11 nella parte in cui (tramite il nuovo art. 40-bis della legge reg. n. 11 del 2004) esonerava dal contributo di costruzione i cambi di destinazione d’uso con aumento di valore; ha dichiarato illegittimo l’art. 20; ha invece dichiarato non fondata la questione sull’esonero relativo all’ipotesi prevista dall’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001.

Il principio

Le Regioni non possono introdurre esoneri dal contributo di costruzione che si discostino dai principi fondamentali statali in materia edilizia; resta invece legittimo l’esonero che si mantiene entro le ipotesi già previste dalla normativa statale.

Domande e risposte

Tutti gli esoneri veneti sono stati annullati?

No. La Corte ha annullato l’art. 20 e parte dell’art. 11, ma ha salvato l’esonero riconducibile all’ipotesi già prevista dall’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001.

Qual era il parametro violato?

L’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio (d.P.R. n. 380 del 2001).

Cosa riguardava l’esonero annullato?

Soprattutto i cambi di destinazione d’uso con aumento di valore degli immobili legati alla memoria e identità storico-culturale del territorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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