Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 302 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 251, della legge finanziaria 2007, che aveva introdotto nuovi criteri di calcolo dei canoni demaniali marittimi per le pertinenze. Il Tribunale di Sanremo lamentava aumenti sproporzionati (oltre il 300%), ma la Corte ha ritenuto la norma compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.
Di cosa si tratta
Una società titolare di una concessione demaniale marittima per un bar-gelateria a Sanremo aveva visto il proprio canone annuo aumentare da circa 2.500 euro a oltre 41.000 euro per effetto della legge finanziaria 2007. La norma impugnata stabiliva nuovi criteri basati sui valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare moltiplicati per un coefficiente fisso. Il giudice rimettente riteneva che l’aumento fosse irragionevole e discriminatorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Sanremo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. La norma prevedeva, per le pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, un canone calcolato sui valori OMI moltiplicati per 6,5, con riduzioni progressive per scaglioni di superficie.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la norma, pur determinando significativi aumenti, esercitasse la discrezionalità legislativa entro limiti compatibili con la Costituzione. L’incremento del canone per le pertinenze adibite ad attività commerciali risponde a una ratio differenziatrice non manifestamente irragionevole, data la natura patrimoniale del bene demaniale.
Il principio
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei canoni demaniali marittimi; tale discrezionalità è censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza che leda il buon andamento della pubblica amministrazione o produca situazioni di ingiustificata disuguaglianza.
Domande e risposte
Perché il canone demaniale marittimo è aumentato così tanto nel 2007?
La legge finanziaria 2007 ha introdotto nuovi criteri agganciati ai valori OMI (Osservatorio del mercato immobiliare), che riflettono i prezzi reali del mercato, moltiplicati per un coefficiente fisso (6,5). L’intento era adeguare il canone pubblico al valore commerciale dell’area in concessione.
Erano previste riduzioni per le aziende più piccole?
Sì. La norma prevedeva riduzioni progressive per scaglioni: 0% per superfici fino a 200 mq, 20% tra 200 e 500 mq, 40% tra 500 e 1.000 mq, 60% oltre 1.000 mq. Tuttavia, anche con le riduzioni, gli aumenti potevano risultare molto consistenti rispetto ai canoni storici.
La sentenza ha reso definitivo l’aumento del 2007?
La sentenza n. 302/2010 ha confermato la legittimità costituzionale della norma. Tuttavia, la disciplina dei canoni demaniali marittimi è stata oggetto di successive modifiche legislative, per cui l’assetto normativo attuale può differire da quello del 2007.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.