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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla norma campana in tema di tassa automobilistica, ribadendo la distinzione tra «fermo amministrativo» e «fermo fiscale» del veicolo già affermata in precedenti pronunce.
Di cosa si tratta
La controversia riguarda l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e il regime applicabile ai veicoli sottoposti a «fermo», oggetto di una disciplina della Regione Campania contenuta nella legge finanziaria regionale 2013.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando la propria precedente ordinanza n. 19 del 2019 su questione pressoché identica e le pronunce già rese in materia (sentenza n. 47 del 2017 e ordinanza n. 192 del 2018).
Il principio
Il «fermo amministrativo», cui si collega l’esenzione dal tributo, è istituto diverso dal «fermo fiscale»: la disciplina regionale che ne tiene conto non viola i parametri costituzionali invocati, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata.
Domande e risposte
La norma campana è stata annullata?
No. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, quindi la disposizione regionale resta in vigore.
Qual è la differenza tra fermo amministrativo e fermo fiscale?
Sono due istituti distinti: l’esenzione dalla tassa prevista dal 1982 si riferisce al fermo amministrativo e non al fermo fiscale, introdotto solo successivamente.
Perché la Corte ha deciso con ordinanza?
Perché la questione era pressoché identica ad altre già decise: in questi casi la Corte ne dichiara la manifesta infondatezza richiamando i propri precedenti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è tra i parametri invocati, sotto il profilo di ragionevolezza ed eguaglianza
- Art. 119 della Costituzione — riguarda l’autonomia finanziaria delle Regioni
- Art. 120 della Costituzione — attiene ai limiti del potere impositivo regionale
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