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La Corte dichiara parzialmente illegittima una norma del Veneto che, in materia di contributo di costruzione, vietava al Comune di chiedere un conguaglio successivo rispetto a quanto determinato al momento del rilascio del permesso di costruire.
Di cosa si tratta
La disposizione regionale stabiliva criteri per la determinazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) dovuto al Comune, fissandone l’ammontare al momento del rilascio del permesso ed escludendo successive richieste di conguaglio.
La questione di legittimità costituzionale
È stato impugnato l’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4, nella parte in cui impediva il conguaglio successivo del contributo, sotto il profilo del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia edilizia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge reg. Veneto n. 4 del 2015, limitatamente alle parole «, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».
Il principio
La determinazione del contributo di costruzione non può essere blindata in via definitiva al solo momento del rilascio del permesso, escludendo ogni successivo conguaglio: una simile preclusione contrasta con i principi statali in materia edilizia.
Domande e risposte
Cosa cambia per i Comuni del Veneto?
Caduta la parte di norma censurata, il Comune non è più vincolato dal divieto assoluto di chiedere un conguaglio del contributo di costruzione dopo il rilascio del permesso.
È stata annullata tutta la norma?
No. La Corte ha annullato solo l’inciso che vietava il conguaglio successivo; il resto della disposizione resta in vigore.
Che cos’è il contributo di costruzione?
È la somma dovuta al Comune al rilascio del permesso di costruire, composta dagli oneri di urbanizzazione e dalla quota relativa al costo di costruzione.
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