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La Corte ha dichiarato che non spettava alla Regione Calabria modificare il calendario venatorio 2003/2004 oltre il termine del 31 gennaio fissato dalla legge statale, e ha annullato la delibera della Giunta regionale n. 88/2004. La delimitazione temporale della caccia è uno standard uniforme di tutela della fauna di competenza esclusiva statale.
Di cosa si tratta
La Giunta regionale della Calabria, con delibera n. 88 del 17 febbraio 2004, aveva prorogato la stagione venatoria 2003/2004 nelle giornate di sabato e domenica dal 21 febbraio al 21 marzo 2004, autorizzando il prelievo di determinate specie selvatiche. Il Presidente del Consiglio aveva promosso conflitto di attribuzioni lamentando la violazione della competenza statale esclusiva in materia ambientale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzioni in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, sostenendo che la delibera regionale calabrese avesse violato l’art. 18 della legge n. 157/1992, che fissa al 31 gennaio il termine per il prelievo venatorio a tutela dei cicli migratori, e fosse stata adottata senza il preventivo parere dell’INFS.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso. La delimitazione temporale del prelievo venatorio prevista dalla legge n. 157/1992 assicura la sopravvivenza e la riproduzione delle specie, corrispondendo a un’esigenza di tutela ambientale e dell’ecosistema di competenza esclusiva statale. La delibera regionale aveva prorogato la stagione venatoria in assenza di peculiari esigenze del territorio calabrese, violando uno standard minimo di tutela uniforme.
Il principio
La delimitazione temporale del prelievo venatorio fissata dalla legge statale (termine del 31 gennaio) costituisce uno standard minimo e uniforme di tutela della fauna selvatica, rientrante nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Le regioni non possono modificarlo neppure in presenza di un piano faunistico-venatorio regionale.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 18 della legge n. 157/1992?
Fissa il calendario venatorio nazionale, stabilendo che la stagione di caccia ha termine il 31 gennaio di ogni anno per la maggior parte delle specie. Questo termine è finalizzato a proteggere i cicli migratori e il rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica.
Le regioni possono mai derogare al calendario venatorio?
La legge n. 157/1992 (art. 19-bis, introdotto dalla l. n. 221/2002 in recepimento della Direttiva Uccelli) prevede deroghe regionali, ma solo in presenza di specifici presupposti (assenza di altre soluzioni soddisfacenti, controllo da parte di INFS, ecc.). Nel caso calabrese tali presupposti non erano stati rispettati.
Perché il Comune di San Demetrio Corone (310/2006) è coinvolto in una sentenza diversa?
Sono due vicende distinte. La sent. n. 310/2006 riguardava la sottrazione di beni ad uso civico in Calabria. La sent. n. 313/2006 riguarda la modifica del calendario venatorio in Calabria. Entrambe dichiarano illegittimità di atti regionali calabresi, ma su basi giuridiche completamente diverse.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.