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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Sardegna per un decreto di deroga al divieto di caccia. Il ricorso del Governo invocava solo l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. senza considerare lo statuto speciale sardo, che modifica il riparto di competenze per le regioni a statuto speciale.

Di cosa si tratta

L’Assessore della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna aveva autorizzato, con decreto del 18 febbraio 2004, il prelievo in deroga al divieto di caccia di alcune specie di volatili nel periodo 21-29 febbraio 2004, invocando la legge regionale n. 2/2004 e la normativa comunitaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso conflitto di attribuzioni lamentando la violazione della competenza statale esclusiva in materia ambientale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzioni in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, competenza esclusiva statale), lamentando che la Regione Sardegna avesse modificato il calendario venatorio in assenza dei presupposti di legge e senza il parere obbligatorio dell’INFS.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del conflitto. Il ricorso del Governo non aveva preso in considerazione lo statuto speciale per la Regione Sardegna (l. cost. n. 3/1948), che attribuisce alla Regione competenze proprie in materia. La costante giurisprudenza della Corte impone di motivare perché le norme del Titolo V si applicano anche alle regioni a statuto speciale; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

Il principio

I ricorsi statali che facciano valere nei confronti di regioni a statuto speciale esclusivamente le norme del Titolo V della Costituzione, senza motivare le ragioni per cui esse si applicano anche in presenza di uno statuto speciale che diversamente regola le competenze, sono inammissibili.

Domande e risposte

Cosa prevede lo statuto speciale della Sardegna in materia di caccia?

Lo statuto speciale (l. cost. n. 3/1948) attribuisce alla Regione Sardegna competenza legislativa primaria in varie materie, tra cui la caccia, la pesca nelle acque interne e la protezione della fauna. Ciò modifica il normale riparto di competenze previsto dall’art. 117 Cost.

Cosa prevede l’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)?

Consente agli Stati membri di derogare alle disposizioni di protezione degli uccelli selvatici per determinate finalità (ricerca scientifica, sicurezza aerea, prevenzione di danni alle colture), a condizione che non vi sia altra soluzione soddisfacente e che la deroga non pregiudichi la sopravvivenza della specie.

Come finisce la vicenda con il conflitto della Regione Calabria (n. 313)?

Diversamente: nel caso della Calabria, che ha solo statuto ordinario, il conflitto è stato dichiarato fondato e la delibera annullata. Lo statuto speciale sardo ha impedito l’esame nel merito del caso sardo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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