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La Corte ha annullato la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dal deputato Cesare Previti contro Stefania Ariosto (teste in un processo) nei media tra il 1996 e il 1997. Le dichiarazioni, rese extra moenia e nel proprio interesse personale, erano prive del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

Di cosa si tratta

Il deputato Cesare Previti era imputato davanti al Tribunale di Monza per diffamazione a mezzo stampa in concorso con giornalisti, per avere rilasciato tra il maggio 1996 e il dicembre 1997 dichiarazioni nei media in cui descriveva Stefania Ariosto — teste nel processo IMI-SIR in cui Previti era coimputato — come “bugiarda calunniatrice”, “teste falso” e accusandola di aver ricevuto denaro per le sue accuse. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzioni in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che le dichiarazioni di Previti fossero state rese fuori dal Parlamento, nel proprio interesse personale, e fossero prive del nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari necessario per l’applicazione dell’insindacabilità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Le dichiarazioni erano state rese prima che Previti fosse ascoltato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere (audizione avvenuta l’8 gennaio 1998 con deposito di memoria). L’anteriorità delle dichiarazioni rispetto al procedimento parlamentare escludeva il nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 223/2005).

Il principio

Le dichiarazioni rese da un parlamentare fuori dalla sede del Parlamento sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. solo se sussiste un nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese nel proprio interesse personale, prima di aver esercitato qualunque funzione parlamentare in relazione alla vicenda, sono prive di tale nesso e non godono dell’insindacabilità.

Domande e risposte

Quando le dichiarazioni extra parlamentari sono insindacabili?

Secondo la sentenza n. 223/2005 richiamata dalla Corte, sono insindacabili le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento, durante un procedimento parlamentare in corso, da un deputato destinatario di una misura cautelare da autorizzare, prima di essere ascoltato dalla Giunta, purché siano collegate alla pendenza di quel procedimento parlamentare.

Perché le dichiarazioni di Previti non rientravano in questo schema?

Perché le dichiarazioni più risalenti (1996-1997) erano precedenti sia alla domanda di autorizzazione all’arresto (settembre 1997) sia alla successiva audizione parlamentare (gennaio 1998). Non potevano quindi essere “qualificate” dal procedimento parlamentare che non era ancora in corso.

Cosa è il processo IMI-SIR?

È un procedimento penale per corruzione in atti giudiziari, relativo a presunte tangenti versate per orientare sentenze in favore di grandi gruppi industriali. Cesare Previti era imputato come presunto intermediario tra imprenditori e magistrati corrotti. Stefania Ariosto era una teste chiave.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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