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La Corte ha annullato la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Cesare Previti rilasciate nel settembre 1997 in una trasmissione televisiva RAI contro Stefania Ariosto. Le dichiarazioni erano anteriori a qualsiasi procedimento parlamentare e rese nel proprio interesse personale: nessun nesso funzionale con l’attività parlamentare.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Como era chiamato a giudicare il deputato Cesare Previti per l’intervista al TG Sera RAI del 16 settembre 1997, in cui aveva dichiarato che Stefania Ariosto era “un teste falso, fabbricato in laboratorio, pagata per calunniare”. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di tali dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. Il Tribunale di Como aveva quindi sollevato conflitto di attribuzioni analogo a quello del Tribunale di Monza (n. 314/2006).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Como ha sollevato conflitto di attribuzioni in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che le dichiarazioni televisive di Previti fossero state rese fuori dal Parlamento, nel proprio interesse personale, senza nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Le dichiarazioni del 16 settembre 1997 erano anteriori alla domanda di autorizzazione all’arresto (settembre-dicembre 1997) e all’audizione parlamentare (gennaio 1998). Non sussisteva il nesso funzionale con un procedimento parlamentare, identicamente a quanto deciso per il Tribunale di Monza nella sent. n. 314/2006.
Il principio
Il principio è identico a quello della sent. n. 314/2006: le dichiarazioni rese da un parlamentare extra moenia, prima di qualsiasi esercizio di funzione parlamentare relativa alla vicenda e nel proprio esclusivo interesse personale, non sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost., anche se la vicenda diventerà poi oggetto di un procedimento parlamentare.
Domande e risposte
In cosa differisce il caso Como dal caso Monza (n. 314)?
Il caso Como riguarda specificamente l’intervista televisiva al TG Sera del 16 settembre 1997 (“teste falso, fabbricato in laboratorio, pagata per calunniare”), davanti al Tribunale di Como. Il caso Monza riguarda un insieme più ampio di dichiarazioni (maggio 1996 – dicembre 1997) davanti al Tribunale di Monza. La delibera della Camera impugnata è diversa (doc. IV-quater n. 31 per Como, n. 22 per Monza).
L’insindacabilità parlamentare protegge anche le dichiarazioni fuori dal Parlamento?
Sì, ma solo se sussiste il nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente chiarito che tale nesso richiede un collegamento concreto e diretto con un atto tipico della funzione parlamentare (proposta di legge, interrogazione, dichiarazione di voto, ecc.).
La Camera aveva ecceduto le proprie attribuzioni?
Sì, secondo la Corte. La Camera dei deputati, deliberando l’insindacabilità di dichiarazioni prive del necessario nesso funzionale, aveva invaso la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita all’autorità giudiziaria.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare, parametro del conflitto di attribuzioni
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