Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 254/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Lombardia che restringeva il divieto di caccia sui valichi montani interessati dalle rotte migratorie degli uccelli.
Di cosa si tratta
I valichi di montagna sono passaggi obbligati per gli uccelli migratori: proprio per questo la legge statale vieta la caccia in queste aree, per non colpire gli stormi in transito. La tutela della fauna selvatica e dell’ambiente rientra tra le materie che lo Stato disciplina in via esclusiva, fissando standard di protezione che le Regioni non possono abbassare. Una legge della Regione Lombardia restringeva pero l’ambito del divieto di caccia sui valichi interessati dalle migrazioni, riducendo cosi la protezione delle specie aviarie migratorie. Il TAR Lombardia ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che la norma regionale non garantisse la salvaguardia imposta dallo Stato. La decisione tocca un equilibrio sensibile tra l’attivita venatoria, regolata a livello regionale, e la tutela dell’ambiente e della biodiversita, presidiata dallo Stato.
La questione di legittimita costituzionale
Erano impugnati l’art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 1993 e altre disposizioni in materia di caccia, oltre all’art. 10, comma 3, della legge statale n. 157 del 1992. Il TAR Lombardia evocava in particolare il contrasto dell’art. 43, comma 3, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, oltre agli artt. 3, 9 e 32.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 43, comma 3, della legge regionale lombarda, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente: restringendo il divieto di caccia sui valichi montani, la Regione abbassava lo standard di protezione delle specie migratorie fissato dallo Stato. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 10, comma 3, della legge statale n. 157 del 1992.
Il principio
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e materia di competenza esclusiva statale: le Regioni possono dettare norme sulla caccia, ma non possono ridurre gli standard di protezione della fauna selvatica fissati dallo Stato, come il divieto di caccia sui valichi montani interessati dalle migrazioni.
Domande e risposte
Cosa cambia per la caccia sui valichi montani in Lombardia?
La norma regionale che restringeva il divieto e stata annullata: torna a valere la protezione piu ampia dei valichi interessati dalle migrazioni, secondo lo standard statale.
Le Regioni possono ancora regolare la caccia?
Si, ma nel rispetto degli standard minimi di tutela ambientale fissati dallo Stato. Possono prevedere protezioni maggiori, non inferiori.
Perche la tutela dell’ambiente spetta allo Stato?
Perche l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione la riserva alla competenza esclusiva statale, per garantire un livello di protezione uniforme su tutto il territorio nazionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (secondo comma, lettera s).
- Art. 9 della Costituzione – tutela del paesaggio, dell’ambiente e della biodiversita.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.