Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sulla normativa trentina che consente l’esercizio cumulativo della caccia (vagante e da appostamento fisso). La deroga al principio statale di specializzazione è legittima perché introdotta da una norma di attuazione dello statuto speciale.
Di cosa si tratta
La legge statale impone al cacciatore di scegliere una sola forma di esercizio dell’attività venatoria. In Trentino, per il particolare regime delle riserve, è consentito cacciare sia in forma vagante sia da appostamento fisso. Il TRGA di Trento dubitava che la Provincia potesse derogare alla regola statale di tutela ambientale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e l’art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente) e agli artt. 8 e 103 dello statuto speciale. Rimettente: il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La deroga al principio della caccia di specializzazione è stata introdotta da una norma di attuazione dello statuto speciale (d.lgs. n. 239 del 2016), adottata con lo speciale procedimento partecipato che coinvolge i rappresentanti delle autonomie. Tali norme, nei limiti delle finalità statutarie, possono legittimamente derogare alle leggi statali ordinarie.
Il principio
Le norme di attuazione dello statuto speciale, adottate con il particolare procedimento previsto, possono legittimamente derogare alle leggi statali ordinarie nei limiti delle finalità statutarie: la deroga trentina al principio della caccia di specializzazione non viola la competenza statale in materia ambientale.
Domande e risposte
Cosa prevede la normativa trentina?
La possibilità di esercitare la caccia in forma cumulativa, sia vagante sia da appostamento fisso, in deroga alla regola statale di scelta esclusiva.
Perché la deroga è legittima?
Perché è contenuta in una norma di attuazione dello statuto speciale, fondata sul peculiare regime delle riserve e adottata con procedimento partecipato.
La tutela ambientale resta garantita?
Sì: la Corte richiama il buono stato di conservazione della fauna e il legame tra cacciatore e territorio proprio del regime riservistico.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Province autonome in materia ambientale
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