Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 47-ter, comma 1-bis, dell’ordinamento penitenziario, che esclude la detenzione domiciliare per i condannati per i reati dell’art. 4-bis. La preclusione è ragionevole perché scatta solo per chi non può nemmeno essere affidato in prova.

Di cosa si tratta

L’art. 47-ter, comma 1-bis, prevede la detenzione domiciliare per pene fino a due anni quando non ci sono i presupposti dell’affidamento in prova, ma la esclude per chi è stato condannato per uno dei reati elencati nell’art. 4-bis (tra cui la rapina aggravata). La Cassazione riteneva irragionevole questa esclusione automatica, soprattutto in casi di scarsa offensività.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, prima sezione penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La preclusione non si fonda su una presunzione assoluta di pericolosità legata al solo titolo di reato: colpisce chi non si trova nemmeno nelle condizioni per l’affidamento in prova, cioè chi è stato già valutato concretamente come non collocabile in misura extramuraria. Presunta in assoluto non è la pericolosità del soggetto, ma l’inefficacia di quella specifica misura.

Il principio

Non è irragionevole escludere la detenzione domiciliare ordinaria per i condannati per i reati dell’art. 4-bis, perché la preclusione opera solo quando il giudice abbia già escluso in concreto l’idoneità dell’affidamento in prova; non si tratta di una presunzione assoluta di pericolosità basata sul titolo di reato.

Domande e risposte

Cosa esclude la norma esaminata?

La possibilità di accedere alla detenzione domiciliare ordinaria per chi è condannato per uno dei reati elencati nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

Perché la Corte la ritiene legittima?

Perché la preclusione scatta solo per chi non può nemmeno essere affidato in prova, all’esito di una valutazione concreta del giudice.

È possibile un diverso assetto normativo?

Sì: la Corte riconosce che il legislatore potrebbe rivedere la disciplina, ma quella vigente non è incostituzionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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