Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale restituisce gli atti ai giudici che avevano sollevato dubbi sulla legge «spazzacorrotti», che aveva inserito peculato e induzione indebita tra i reati ostativi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. La sopravvenuta sentenza n. 32 del 2020 impone un nuovo esame.
Di cosa si tratta
La legge n. 3 del 2019 («spazzacorrotti») aveva incluso il peculato e l’induzione indebita tra i reati «ostativi», applicando il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Cassazione e Corti d’appello di Palermo e Caltanissetta avevano dubitato della legittimità di questa applicazione retroattiva e dell’inclusione stessa di quei reati.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019 e l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 7 CEDU). Rimettenti: Corte di cassazione, Corte d’appello di Palermo e Corte d’appello di Caltanissetta.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Nelle more, con la sentenza n. 32 del 2020, aveva già dichiarato illegittima l’applicazione retroattiva delle modifiche dell’art. 4-bis a chi avesse commesso il fatto prima della legge. Spetta ora ai giudici rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando sopravviene una pronuncia di illegittimità costituzionale che incide sulla materia, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo contesto normativo.
Domande e risposte
Cosa è la legge «spazzacorrotti»?
La legge n. 3 del 2019, che ha inasprito il contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, inserendo peculato e induzione indebita tra i reati ostativi ai benefici penitenziari.
Perché la Corte ha restituito gli atti?
Perché la sopravvenuta sentenza n. 32 del 2020 ha già risolto il profilo della retroattività, mutando i termini delle questioni.
La norma è stata cancellata da questa ordinanza?
No: con questa ordinanza la Corte non decide il merito, ma rimanda ai giudici il nuovo esame.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza della scelta di includere quei reati tra gli ostativi
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, invocata dai giudici rimettenti
- Art. 25 della Costituzione — irretroattività della legge penale più sfavorevole
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