Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui include il sequestro di persona a scopo di estorsione tra i reati ostativi anche quando è riconosciuta l’attenuante della lieve entità.

Di cosa si tratta

Un detenuto condannato per sequestro a scopo di estorsione, con l’attenuante della lieve entità, chiedeva l’affidamento in prova. La norma glielo precludeva perché quel reato è tra quelli «ostativi». Il Tribunale di sorveglianza riteneva irragionevole equiparare chi ha commesso un fatto di lieve entità ai condannati di ben superiore pericolosità.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dai reati ostativi il sequestro a scopo di estorsione di lieve entità. Rimettente: il Tribunale di sorveglianza di Firenze.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, richiamando la sentenza n. 188 del 2019. L’attenuante della lieve entità rileva ai fini della misura della pena, ma non incide di per sé sulla pericolosità oggettiva collegata al titolo di reato. Significativo che anche il sequestro a scopo di terrorismo (art. 289-bis cp), già comprensivo dell’analoga attenuante, figuri tra i reati ostativi.

Il principio

Il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità incide sulla quantificazione della pena, ma non impone di espungere il reato dal catalogo dei delitti ostativi dell’art. 4-bis: la scelta legislativa di collegare al titolo di reato un trattamento penitenziario più rigoroso non è per ciò solo irragionevole.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il giudice?

Di escludere dai reati ostativi il sequestro a scopo di estorsione quando è riconosciuta l’attenuante della lieve entità.

Perché la Corte ha respinto la questione?

Perché l’attenuante riguarda la misura della pena, non la pericolosità oggettiva legata al titolo di reato.

La sentenza n. 253 del 2019 incide su questo caso?

No: quella pronuncia ha riguardato i permessi premio in assenza di collaborazione; qui si contestava l’inclusione di una singola fattispecie nel catalogo.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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