Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 87/1994 sull’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti. Il meccanismo che riduce l’IIS all’effettivo 48 % non viola gli artt. 36 e 38 Cost., rientrando nella discrezionalità legislativa di contemperare i principi retributivi con le esigenze della finanza pubblica.

Di cosa si tratta

Due ex dipendenti dell’Ente Poste, collocati in quiescenza nel 1994-1995, avevano chiesto che l’indennità integrativa speciale (IIS) fosse computata nella buonuscita nella misura del 60 % e non del 48 % effettivamente applicato. La Corte d’appello di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge n. 87 del 1994.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 1, comma 1, lett. b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nella parte in cui — secondo il diritto vivente — il 60 % di IIS viene ulteriormente ridotto del 20 % ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, portandolo all’effettivo 48 %. Parametri: artt. 36 e 38 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Bologna.

La decisione della Corte

Questione non fondata. La legge n. 87/1994 è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore per omogeneizzare il calcolo dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico e tra pubblico e privato, come richiesto dalla sent. n. 243/1993 della stessa Corte. La congruità della retribuzione va valutata sulla globalità del trattamento e non su singole componenti; la decurtazione non incide sulla garanzia minima di protezione della persona.

Il principio

La valutazione di conformità agli artt. 36 e 38 Cost. del calcolo dei trattamenti di fine rapporto deve riguardare la globalità del trattamento, non le singole componenti; la discrezionalità legislativa in materia previdenziale tollera riduzioni percentuali purché non comprometta il minimo vitale.

Domande e risposte

Perché l’IIS nella buonuscita vale solo il 48 % e non il 60 %?

Perché la legge n. 87/1994 inserisce l’IIS nella base di calcolo al 60 %, ma tale base è soggetta alla decurtazione del 20 % prevista dall’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973 per tutti gli emolumenti: 60 × 0,80 = 48 %.

La riduzione al 48 % viola il principio di proporzionalità della retribuzione?

No, secondo la Corte. L’art. 36 Cost. esige proporzionalità guardando all’intero trattamento retributivo e previdenziale, non a ogni singola voce isolata.

Poteva il giudice rimettente scegliere un’interpretazione conforme senza sollevare incidente?

In presenza di diritto vivente consolidato della Cassazione, il rimettente ha la facoltà (non l’obbligo) di uniformarsi a tale orientamento; la questione è pertanto ammissibile.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.