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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il minimo INPS per gli anni 2012 e 2013. La misura violava i principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico, sacrificati senza adeguata giustificazione delle esigenze finanziarie.

Di cosa si tratta

La cosiddetta riforma Fornero aveva sospeso, per il 2012 e il 2013, la rivalutazione automatica (perequazione) dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. Diversi giudici hanno dubitato che tale blocco generalizzato e senza recupero fosse compatibile con i principi costituzionali sulle pensioni.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 (decreto «salva Italia»), in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, oltre che agli artt. 2, 3, 23 e 53. Le ordinanze provenivano dal Tribunale di Palermo e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per Emilia-Romagna e Liguria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 nella parte sul blocco della perequazione. La sospensione della rivalutazione, disposta in modo generalizzato e senza adeguata motivazione delle esigenze finanziarie, violava gli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

Il principio

Il diritto a un trattamento pensionistico adeguato (art. 38, secondo comma, Cost.) e proporzionato alla retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.) impone la conservazione nel tempo del valore della pensione attraverso la perequazione. Il legislatore può intervenire per esigenze finanziarie, ma il sacrificio del meccanismo perequativo deve essere ragionevole, proporzionato e adeguatamente giustificato, non potendo tradursi in un azzeramento generalizzato e definitivo.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma dichiarata illegittima?

Il blocco, per gli anni 2012 e 2013, della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

Quali principi costituzionali sono stati violati?

Quello dell’adeguatezza del trattamento pensionistico (art. 38, secondo comma, Cost.) e quello della proporzionalità tra pensione e retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.).

Perché il blocco è stato ritenuto irragionevole?

Perché sacrificava in modo generalizzato e senza recupero il valore reale delle pensioni, senza un’adeguata giustificazione delle effettive esigenze finanziarie poste a base della misura.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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