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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 28, della legge di variazione di bilancio della Regione Siciliana e ha respinto o dichiarato inammissibili le altre censure relative alla tutela del paesaggio.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato due disposizioni della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24, sulle variazioni di bilancio: una in materia di livelli essenziali di assistenza sanitaria, l’altra in materia di interventi incidenti su centri storici e tutela paesaggistica.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 2, comma 28, e 3, comma 9, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24. Parametri: art. 117, commi primo, secondo (lettere m e s) e terzo, e art. 118 della Costituzione; per la tutela del paesaggio anche l’art. 9, secondo comma, Cost., in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e allo statuto siciliano. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 28; 2) dichiarato inammissibile la questione sull’art. 3, comma 9, lettera a); 3) dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 3, comma 9, lettera b).
Il principio
La tutela dell’ambiente e del paesaggio rientra in standard inderogabili di competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): le competenze legislative della Regione, anche a statuto speciale, devono rispettare tali livelli minimi di salvaguardia. Una delle disposizioni di bilancio impugnate è stata ritenuta in contrasto con tali principi.
Domande e risposte
Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?
È una pronuncia interpretativa di rigetto: la norma si salva solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte nella motivazione.
Quale disposizione è stata annullata?
L’art. 2, comma 28, della legge regionale, dichiarato costituzionalmente illegittimo.
La Regione Siciliana, essendo a statuto speciale, sfugge ai vincoli statali sul paesaggio?
No. Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare gli standard inderogabili di tutela ambientale e paesaggistica posti dallo Stato.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — parametro sulla tutela del paesaggio invocato per l’art. 3, comma 9
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze, in materia sanitaria e di tutela dell’ambiente
- Art. 118 della Costituzione — parametro sulle funzioni amministrative richiamato dal ricorso
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