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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione della legge finanziaria 2013 della Provincia autonoma di Bolzano, dichiarando inammissibile un’altra censura ed estinto il processo per la maggior parte delle questioni, oggetto di rinuncia.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda la legge di bilancio della Provincia autonoma di Bolzano per il 2013 e i vincoli costituzionali di copertura finanziaria. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni; nel corso del giudizio molte censure sono state oggetto di rinuncia, restando in decisione solo alcune previsioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, in riferimento, tra l’altro, all’art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria) e agli artt. 117 e 119 Cost. e alle norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, della legge provinciale; ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 23, comma 10, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.; ha dichiarato estinto il processo, per rinuncia, relativamente alle altre disposizioni impugnate.

Il principio

Le leggi di bilancio delle Province autonome devono rispettare l’obbligo costituzionale di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost.; le rinunce intervenute nel corso del giudizio determinano l’estinzione parziale del processo sulle relative questioni.

Domande e risposte

Qual è il principale parametro di questa decisione?

L’art. 81, quarto comma, della Costituzione, che impone l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese.

Che cosa ha annullato la Corte?

L’art. 12, comma 2, della legge finanziaria 2013 della Provincia di Bolzano, dichiarandone l’illegittimità costituzionale.

Perché il processo è stato in gran parte dichiarato estinto?

Perché il Governo ha rinunciato all’impugnazione di numerose disposizioni, con conseguente estinzione parziale del giudizio.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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