Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La questione è infondata. La Corte chiarisce che il Testo unico dei beni culturali del 1999 non ha depenalizzato la contraffazione di opere d’arte di autori viventi o recenti: tali opere restano protette dalle sanzioni penali previste dall’art. 127 del medesimo decreto.
Di cosa si tratta
La legge n. 1062 del 1971 puniva penalmente la messa in commercio e l’autenticazione di opere d’arte contraffatte o alterate, a prescindere dall’epoca di realizzazione e dalla circostanza che l’autore fosse vivente o meno. Nel 1999, con il d.lgs. n. 490, è stato emanato il Testo unico dei beni culturali e ambientali, che ha abrogato la legge del 1971. Il Tribunale di Piacenza dubitava che l’art. 2, comma 6, del nuovo testo unico avesse ristretto l’ambito di tutela penale, escludendo le opere di autori viventi o realizzate da meno di cinquant’anni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Piacenza, nel corso di un procedimento per contraffazione di opere di pittori piacentini contemporanei, ha sollevato questione in riferimento all’art. 76 della Costituzione, sostenendo che l’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 490 del 1999 avesse introdotto una limitazione sostanziale alla tutela penale non autorizzata dalla legge delega.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Condividendo la tesi dell’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto che l’art. 2, comma 6 (che esclude dalla disciplina del “titolo” sui beni culturali le opere di autori viventi o recenti) non incida sull’art. 127, che prevede le sanzioni penali per la contraffazione, il quale continua ad applicarsi a tutte le opere, indipendentemente dall’epoca.
Il principio
La delimitazione dell’oggetto di tutela contenuta in una norma definitoria di un Testo unico non opera necessariamente per tutte le disposizioni del medesimo decreto. La norma sanzionatoria penale (art. 127 d.lgs. n. 490/1999) deve essere interpretata autonomamente: l’obbligo di assumere come testimone l’autore vivente nelle cause di contraffazione (art. 9 della legge n. 1062/1971, espressamente mantenuto in vigore) conferma che il legislatore non ha inteso depenalizzare la contraffazione di opere contemporanee.
Domande e risposte
Quali opere erano al centro del procedimento penale piacentino?
Opere contraffatte di pittori piacentini, alcune delle quali presumibilmente di autori viventi o realizzate negli ultimi decenni. La questione era se, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 490 del 1999, tali opere godessero ancora di tutela penale.
Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?
L’art. 76 Cost. regola la delega legislativa: il Parlamento può delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa entro i principi e criteri direttivi stabiliti e per un tempo limitato. Un decreto legislativo che ecceda i limiti della delega viola l’art. 76.
La normativa sulla contraffazione di opere d’arte è cambiata dopo il 2002?
Sì. Il d.lgs. n. 490 del 1999 è stato abrogato dal Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), che contiene all’art. 178 la disciplina penale sulla contraffazione di opere d’arte.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa, unico parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.