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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Il Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni diffamatorie dell’on. Sgarbi nei confronti di un magistrato, ma nel frattempo il procedimento penale sottostante era divenuto improcedibile.

Di cosa si tratta

L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Nel 1999 la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Roberto Pennisi, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, che lo aveva accusato di “comportamento disumano e persecutorio” in relazione alla conduzione di un procedimento penale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che la delibera di insindacabilità fosse stata adottata in assenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni di Sgarbi (diffuse tramite comunicato ANSA e su quotidiani nel 1994) e l’esercizio delle funzioni parlamentari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso: nelle more del giudizio costituzionale il Tribunale di Roma aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Sgarbi per essere il reato estinto per prescrizione. Venuto meno il procedimento penale sottostante, era venuto meno anche l’interesse a coltivare il conflitto di attribuzioni.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato presuppone la permanenza dell’interesse a vedere tutelata la sfera di competenza rivendicata. Se il procedimento principale si estingue per prescrizione, il ricorso per conflitto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Domande e risposte

Cosa distingue un atto parlamentare coperto da insindacabilità da una dichiarazione extraparlamentare?

La Corte aveva già chiarito (sentenza n. 289 del 1998) che la prerogativa dell’insindacabilità non può estendersi all’“intera attività politica” del parlamentare, pena la trasformazione della prerogativa in privilegio personale. Occorre un nesso funzionale specifico tra la dichiarazione e atti parlamentari concreti.

Perché il Tribunale di Roma aveva sollevato il conflitto due volte?

Il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla Corte (ordinanza n. 264 del 2000) per carenza formale (assenza di riferimento ai fatti e mancanza di domanda nel dispositivo). Il secondo ricorso aveva corretto questi vizi ed era stato sollevato nel 2000.

Cosa significa “improcedibile” in un conflitto di attribuzioni?

Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché è venuta meno una condizione necessaria per proseguire il giudizio (nel caso, l’esistenza del procedimento penale sottostante che giustificava l’interesse del potere giudiziario a fare valere le proprie attribuzioni).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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