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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’incostituzionalità. I lavoratori in aspettativa per cariche sindacali che svolgono attività a rischio professionale devono essere coperti dall’assicurazione INAIL obbligatoria contro gli infortuni, e le organizzazioni sindacali devono versare i relativi premi.

Di cosa si tratta

Il Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. n. 1124 del 1965) elencava tassativamente le categorie di lavoratori e i soggetti obbligati al pagamento dei premi INAIL. I lavoratori posti in aspettativa non retribuita per svolgere cariche sindacali (art. 31 dello Statuto dei lavoratori) non vi erano contemplati, nonostante svolgessero attività oggettivamente a rischio (utilizzo di veicoli, computers, macchine elettriche).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Siena ha sollevato questione, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della Costituzione, nei confronti degli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non includevano rispettivamente i lavoratori in aspettativa sindacale tra i soggetti assicurati e le organizzazioni sindacali tra i datori di lavoro obbligati al pagamento dei premi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevedevano tra i beneficiari della tutela i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali (provinciali e nazionali) che svolgano attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico, né le organizzazioni sindacali tra gli obbligati al pagamento dei premi.

Il principio

L’esclusione dei sindacalisti in aspettativa dalla tutela INAIL contro gli infortuni è incostituzionale per violazione degli artt. 3, 38 e 39 Cost.: non vi è ragione di escluderli dalla copertura assicurativa quando svolgono attività rischiosa, che è la stessa posta a base della tutela accordata ad altre categorie di lavoratori.

Domande e risposte

Chi sono i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali?

Sono lavoratori subordinati che, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), vengono collocati in aspettativa non retribuita dal proprio datore di lavoro per svolgere a tempo pieno incarichi in organizzazioni sindacali nazionali o provinciali.

Quale attività rischiosa svolgevano i sindacalisti nel caso concreto?

Secondo il Tribunale di Siena, i sindacalisti in aspettativa presso la CISL di Siena utilizzavano non occasionalmente veicoli a motore personalmente condotti, nonché personal computer, fotocopiatrici e macchine elettriche ed elettroniche: tutte attività per le quali la legge prevede la copertura assicurativa INAIL per altri lavoratori.

Le organizzazioni sindacali devono ora iscrivere i sindacalisti in aspettativa all’INAIL?

Sì. Per effetto di questa sentenza, le organizzazioni sindacali sono obbligate al pagamento dei premi INAIL per i lavoratori in aspettativa che svolgano attività a rischio professionale, analogamente a qualsiasi altro datore di lavoro.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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