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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione è manifestamente infondata. Il termine di 60 giorni per chiedere il riesame della domanda di condono edilizio respinta non viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, perché il condono del 1994 ha presupposti autonomi rispetto a quello del 1985.

Di cosa si tratta

La legge n. 662 del 1996 aveva previsto che chi aveva ricevuto un diniego alla domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994 potesse chiederne il riesame entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche se il provvedimento di rigetto non era stato ancora notificato. Un comune siciliano aveva impugnato l’ordine di demolizione di un fabbricato, contestando la norma sul termine.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Sicilia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che fosse irragionevole imporre lo stesso termine di 60 giorni sia a chi già conosceva il provvedimento di diniego sia a chi non l’aveva ancora ricevuto, e che la norma violasse il buon andamento imponendo un adempimento superfluo a chi aveva ancora una legittima aspettativa all’ottenimento del condono originario.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il condono del 1994 ha una propria autonomia rispetto al condono del 1985, con limiti temporali diversi e una diversa platea di beneficiari. Chi aveva ancora pendente la domanda di condono ex lege n. 47 del 1985 aveva comunque interesse a avvalersi del nuovo e più favorevole regime del 1994, che estendeva la sanatoria agli abusi commessi fino al 31 dicembre 1993.

Il principio

Non è irragionevole imporre un termine uniforme per la richiesta di riesame di un provvedimento di diniego del condono, anche per chi non ha ancora ricevuto la notifica del diniego: il soggetto che ha presentato domanda di sanatoria è consapevole del procedimento e ha interesse a beneficiare del più favorevole regime del 1994 per escludere rischi futuri.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra condono ex legge n. 47 del 1985 e condono ex legge n. 724 del 1994?

Il condono del 1985 riguardava gli abusi edilizi commessi fino al 1° ottobre 1983. Il condono del 1994 estendeva la sanatoria agli abusi commessi fino al 31 dicembre 1993, con criteri e limiti parzialmente diversi. I due condoni operavano in parallelo e si integravano.

Cosa si intende per riesame ex art. 39, comma 10-bis, legge n. 724 del 1994?

Era una procedura che consentiva a chi aveva ricevuto un diniego dalla domanda di sanatoria di chiederne una rivalutazione, presentando eventualmente nuovi elementi o documentazione integrativa. Aveva finalità deflattive del contenzioso amministrativo.

La norma sul termine di 60 giorni era una legge di sanatoria con effetti retroattivi?

No, si trattava di una norma procedurale che regolava le modalità di accesso al riesame, prevedendo un termine uniforme decorrente dall’entrata in vigore della legge. La Corte ha ritenuto che questo criterio non fosse irragionevole.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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