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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge finanziaria 2008 che imponeva alle Regioni a statuto speciale obblighi di concorso al risanamento della finanza pubblica in misura fissata unilateralmente dallo Stato, senza seguire le procedure pattizie previste dagli statuti speciali. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato la norma che comprimeva la sua autonomia finanziaria.
Di cosa si tratta
L’art. 2, comma 5, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) aveva imposto alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome un concorso al contenimento della spesa pubblica, fissando unilateralmente la misura del contributo senza ricorrere alle procedure pattizie (accordi o intese) previste dagli statuti speciali per la determinazione delle risorse spettanti alle autonomie regionali differenziate.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 2, comma 5, legge n. 244/2007, lamentando la violazione degli artt. 48, 49 e 65 dello Statuto speciale (legge cost. n. 1/1963) e del d.lgs. n. 137/2007 in materia di finanza regionale, nonché degli artt. 3 e 119, quarto comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, primo periodo, della legge n. 244/2007, nonché in via conseguenziale dell’art. 47-ter del d.l. n. 248/2007 e dell’art. 41, comma 11, del d.l. n. 207/2008 (proroghe della norma dichiarata illegittima). Ha dichiarato cessata la materia del contendere sul secondo periodo dello stesso comma 5.
Il principio
Lo Stato non può imporre unilateralmente alle Regioni a statuto speciale obblighi di concorso al risanamento finanziario in misura determinata dalla legge ordinaria, quando gli statuti speciali prevedono procedure pattizie (accordi o intese) per la determinazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie regionali differenziate. La modifica unilaterale di tali rapporti lede l’autonomia finanziaria garantita dalle norme di rango costituzionale.
Domande e risposte
Cosa sono le “procedure pattizie” tra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria?
Sono le procedure di accordo o intesa previste dagli statuti speciali, in base alle quali i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale vengono definiti di comune accordo, anziché imposti unilateralmente dallo Stato. Esse riflettono la natura peculiare dell’autonomia delle Regioni speciali, tutelata da norme di rango costituzionale.
Perché la Corte ha dichiarato illegittime anche le proroghe della norma originaria?
Perché le norme di proroga (art. 47-ter d.l. n. 248/2007 e art. 41, comma 11, d.l. n. 207/2008) si limitavano a estendere nel tempo l’efficacia della norma dichiarata incostituzionale, condividendone il vizio originario. La Corte ha applicato l’art. 27 della legge n. 87/1953 per dichiararne l’illegittimità in via conseguenziale.
Cosa significa “cessata materia del contendere”?
Significa che, durante il giudizio, è intervenuto un fatto che ha eliminato la ragione del contendere. Nel caso di specie, il secondo periodo dell’art. 2, comma 5, era stato modificato nel corso del giudizio in modo da far venire meno l’interesse della Regione a ottenere una pronuncia su di esso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Comuni, Province, Regioni
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