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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 384, secondo comma, del codice penale nella parte in cui non estendeva la causa di non punibilità per il favoreggiamento personale a chi, pur non potendo essere obbligato a deporre in quanto persona indagata per un reato probatoriamente connesso, avesse reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria. La norma violava il principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
L’art. 384 c.p. disciplina le cause di non punibilità per alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia (tra cui il favoreggiamento personale, art. 378 c.p.) commessi per salvare un prossimo congiunto. L’art. 384, secondo comma, escludeva però dall’area di non punibilità chi avesse reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria a tutela di un coimputato del medesimo fatto o di un reato collegato probatoriamente, anche se tale soggetto aveva diritto di non rispondere in quanto indagato per un reato connesso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Biella ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevedeva la non punibilità per false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere in quanto indagato per un reato probatoriamente collegato a quello cui le dichiarazioni si riferivano (art. 371, comma 2, lettera b, c.p.p.), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevedeva l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato — a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), c.p.p. — a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferivano.
Il principio
Chi è indagato per un reato probatoriamente collegato (ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.) a quello cui le sue dichiarazioni si riferiscono non può essere obbligato a rispondere alla polizia giudiziaria. Sarebbe irragionevole e discriminatorio punirlo per favoreggiamento personale quando rende dichiarazioni false o reticenti a tutela di terzi, in una situazione in cui, come testimone, avrebbe avuto il diritto di non rispondere.
Domande e risposte
Cosa è il favoreggiamento personale?
Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) è il reato di chi aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di quest’ultima. Chi, ad esempio, nega di conoscere una persona ricercata o mente sulla sua presenza in un luogo commette favoreggiamento personale.
Cosa prevede l’art. 384 c.p. sull’esimentè in favore dei congiunti?
L’art. 384 c.p. prevede la non punibilità per alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia (tra cui il favoreggiamento) quando commessi per salvare un prossimo congiunto da grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Il secondo comma estendeva tale esclusione ad alcune ipotesi di false dichiarazioni, ma escludeva il caso degli indagati per reati connessi.
Cosa significa “reato probatoriamente collegato” ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.?
Si tratta di reati connessi non per i motivi tipici della connessione processuale (stesso autore, concorso di persone, ecc.), ma perché la prova di un reato è rilevante per la prova dell’altro. Chi è indagato per un tale reato connesso ha il diritto di non rispondere come testimone, ma non era tutelato dall’art. 384 c.p. in caso di false dichiarazioni rese come informato sui fatti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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