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  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Materia: Penale — atti persecutori / stalking (art. 612-bis c.p.) · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione V penale, 14 gennaio 2021, n. 1541 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

In sintesi
  • Il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) richiede condotte reiterate di minaccia o molestia che producano uno di tre eventi.
  • I tre eventi sono alternativi: grave e perdurante stato d’ansia o di paura; fondato timore per l’incolumità propria o di un congiunto; costrizione a mutare le abitudini di vita. Ne basta uno.
  • L’alterazione delle abitudini di vita, quando rileva, deve essere un cambiamento apprezzabile e non occasionale, anche se temporaneo.

Il caso

Una persona è bersaglio di una serie reiterata di condotte moleste e minacciose. Si pone la questione, ricorrente nei processi per stalking, di quali conseguenze debbano essere provate perché il reato sia integrato: è necessario dimostrare tutti gli eventi descritti dalla norma — ansia, timore e cambiamento delle abitudini — oppure ne basta uno solo?

La decisione

La Corte ribadisce che l’art. 612-bis c.p. descrive tre eventi alternativi, ciascuno dei quali è di per sé sufficiente a integrare il reato: il perdurante e grave stato di ansia o di paura; il fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva; la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Non è quindi necessaria la loro compresenza: è sufficiente che le condotte reiterate ne abbiano prodotto anche uno solo.

Quanto all’alterazione delle abitudini di vita, la Corte precisa che non basta un disagio transitorio o un mutamento minimo e irrilevante: deve trattarsi di una coazione qualitativamente apprezzabile della vita quotidiana della vittima, che può essere temporanea ma non occasionale (per esempio cambiare percorsi, orari o cessare certe attività). Il grave stato d’ansia, a sua volta, può essere desunto anche dalla natura stessa delle condotte tenute dall’imputato e dal loro effetto sulla vittima.

Il principio di diritto

Gli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p. hanno natura alternativa: per la configurabilità del reato è sufficiente la verificazione di uno di essi. Il perdurante e grave stato di ansia o di paura può essere provato anche in via logica, dalla natura delle condotte e dai loro effetti; l’alterazione delle abitudini di vita, se invocata, deve consistere in un cambiamento apprezzabile e non meramente occasionale.

Implicazioni pratiche

La distinzione è decisiva sul piano probatorio. La vittima non deve dimostrare tutto: è sufficiente provare uno degli eventi, ad esempio il grave stato d’ansia (spesso ricostruito anche con certificazioni mediche, ma deducibile pure dal tipo di persecuzione subita). È bene documentare messaggi, appostamenti, telefonate e ogni episodio reiterato, annotando date e modalità. Sul fronte difensivo, conta dimostrare che i fastidi lamentati erano occasionali o privi di reale incidenza. Approfondimenti nella sezione Codice Penale.

Fonti

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Domande frequenti

Per lo stalking devo provare che ho cambiato le mie abitudini di vita?

No. I tre eventi dell'art. 612-bis c.p. sono alternativi: basta provarne uno. Può essere sufficiente il grave e perdurante stato d'ansia o di paura, anche senza un cambiamento delle abitudini.

Come si prova il «grave stato d'ansia»?

Anche per via logica, dalla natura e reiterazione delle condotte e dai loro effetti sulla vittima; non è sempre indispensabile una perizia, pur potendo le certificazioni mediche rafforzare la prova.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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