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Materia: Processo penale — istituti deflattivi · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 31 marzo 2016 (dep. 1° settembre 2016), n. 36272, imp. Sorcinelli
- La messa alla prova (art. 168-bis c.p.) sospende il procedimento affidando l’imputato a un percorso di reinserimento; il limite di accesso è una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni.
- Le Sezioni Unite chiariscono che quel limite va riferito alla pena prevista per il reato base, senza tener conto delle aggravanti a effetto speciale e di quelle che comportano una pena di specie diversa.
- È inoltre ricorribile per cassazione in via autonoma l’ordinanza che rigetta la richiesta di messa alla prova.
Il caso
L’art. 168-bis del codice penale, introdotto nel 2014, consente all’imputato per reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (o con la sola pena pecuniaria) di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova: un programma di trattamento che, se concluso positivamente, estingue il reato.
Il dubbio: per verificare il rispetto della soglia dei quattro anni si deve guardare alla pena del reato base o occorre considerare anche le circostanze aggravanti, in particolare quelle a effetto speciale che possono innalzare sensibilmente il massimo edittale? La questione era controversa, con ricadute pratiche enormi sull’accesso all’istituto.
La decisione
Le Sezioni Unite optano per la soluzione più favorevole all’imputato. Ai fini dell’individuazione dei reati per i quali la messa alla prova è astrattamente ammissibile, il richiamo dell’art. 168-bis c.p. alla pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena prevista per la fattispecie-base, senza dare rilievo alle circostanze aggravanti, comprese quelle a effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
La Corte risolve anche la questione processuale collegata, affermando che l’ordinanza con cui il giudice respinge la richiesta di messa alla prova è autonomamente ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento incidente su un diritto dell’imputato.
Il principio di diritto
Ai fini dell’applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova, il limite di pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, previsto dall’art. 168-bis c.p., si determina sulla base della pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto delle circostanze aggravanti, incluse quelle a effetto speciale.
Implicazioni pratiche
Il criterio della pena base allarga in modo significativo la platea di chi può accedere alla messa alla prova: reati che, considerando le aggravanti, supererebbero la soglia, vi rientrano se la fattispecie-base resta entro i quattro anni. È un istituto deflattivo molto rilevante, perché l’esito positivo della prova estingue il reato. La riforma Cartabia ha poi ampliato ulteriormente l’ambito applicativo dell’istituto. Per il difensore, la pronuncia Sorcinelli è il riferimento per impostare la richiesta e, in caso di rigetto, per impugnare. Approfondimenti sulle pene e sulle cause di estinzione del reato nella sezione Codice Penale.
Domande frequenti
Come si calcola il limite dei 4 anni per la messa alla prova?
Sulla pena prevista per il reato base, senza considerare le circostanze aggravanti, comprese quelle a effetto speciale. Così hanno deciso le Sezioni Unite con la sentenza Sorcinelli.
Posso impugnare il rifiuto della messa alla prova?
Sì. L’ordinanza che rigetta la richiesta di messa alla prova è autonomamente ricorribile per cassazione.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 31 marzo 2016 (dep. 1° settembre 2016), n. 36272, imp. Sorcinelli.
- Art. 168-bis del codice penale (introdotto dalla L. 28 aprile 2014, n. 67); artt. 464-bis e seguenti c.p.p.
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