Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Processo penale — intercettazioni · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 28 novembre 2019 (dep. 2 gennaio 2020), n. 51
- I risultati delle intercettazioni disposte in un procedimento non possono essere usati liberamente in un procedimento diverso (art. 270 c.p.p.).
- L’utilizzo è ammesso solo per i reati connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p., e a condizione che per quei reati l’intercettazione fosse di per sé ammissibile (artt. 266 e 267 c.p.p.).
- Le Sezioni Unite scelgono la via garantista, a tutela della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) contro un uso «a strascico» delle captazioni.
Il caso
Da un’intercettazione autorizzata per un certo reato emergono elementi che riguardano un reato diverso, contestato in un altro procedimento. L’art. 270 c.p.p. vieta, in linea generale, l’utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui furono disposte, «salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza».
La domanda è: quando un reato emerso «per caso» durante l’ascolto può essere considerato parte dello stesso procedimento — e quindi le intercettazioni restano pienamente utilizzabili — e quando si tratta invece di un procedimento diverso, soggetto al divieto?
La decisione
Le Sezioni Unite aderiscono a un criterio sostanzialistico e garantista. Il divieto dell’art. 270 c.p.p. non opera quando i risultati riguardano reati connessi a quello per cui l’intercettazione fu autorizzata, ai sensi dell’art. 12 c.p.p. (connessione «forte»: concorso, reato continuato, reati commessi per eseguirne o occultarne altri). Ma a una condizione ulteriore e decisiva: per quei reati connessi le intercettazioni devono essere state, a loro volta, ammissibili in astratto, cioè devono rientrare tra quelli per cui la legge consente la captazione (artt. 266 e 267 c.p.p.).
In assenza di tale connessione qualificata, oppure quando per il reato «diverso» l’intercettazione non sarebbe stata consentita, i risultati non sono utilizzabili: diversamente si aggirerebbe il regime di garanzia che presidia uno strumento così invasivo.
Il principio di diritto
Il divieto di utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi non opera per i reati connessi a quello per cui l’autorizzazione fu concessa ai sensi dell’art. 12 c.p.p., sempre che per tali reati le intercettazioni risultino in astratto ammissibili a norma degli artt. 266 e 267 c.p.p.; al di fuori di questi limiti i risultati sono inutilizzabili.
Implicazioni pratiche
La decisione è un argine alla circolazione indiscriminata delle intercettazioni tra fascicoli diversi. Per la difesa diventa cruciale verificare due cose: se esiste una vera connessione ex art. 12 tra il reato intercettato e quello contestato, e se per quest’ultimo le intercettazioni erano consentite. Se manca anche solo uno dei due requisiti, gli esiti delle captazioni vanno espunti. Il quadro è stato poi inciso da interventi normativi successivi (D.L. 161/2019 e riforme seguenti) che hanno ritoccato l’art. 270 c.p.p.: per i fatti più recenti va verificata la disciplina applicabile. Approfondimenti nella sezione Codice di Procedura Penale.
Domande frequenti
Le intercettazioni di un processo si possono usare in un altro?
Solo a condizioni precise. Secondo le Sezioni Unite, l’utilizzo è ammesso per i reati connessi ex art. 12 c.p.p. e solo se per quei reati le intercettazioni erano in astratto ammissibili; altrimenti sono inutilizzabili.
Che cosa significa «connessione» ai fini dell’art. 270?
È la connessione qualificata dell’art. 12 c.p.p.: concorso nello stesso reato, reato continuato, o reati commessi per eseguirne od occultarne altri. Una connessione «debole» non basta.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 28 novembre 2019 (dep. 2 gennaio 2020), n. 51.
- Artt. 12, 266, 267 e 270 c.p.p.; art. 15 della Costituzione.
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