Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Processo penale — riti alternativi · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 27 gennaio 2022 (dep. 15 giugno 2022), n. 23400
- Nel patteggiamento (applicazione della pena su richiesta, art. 444 c.p.p.) l’accordo delle parti può includere anche la sospensione condizionale della pena.
- Il giudice non può subordinare d’ufficio quella sospensione a uno degli obblighi dell’art. 165 c.p. (ad esempio il lavoro di pubblica utilità non retribuito) non previsti nell’accordo, neppure in caso di concessione reiterata del beneficio.
- La scelta e la modulazione di tali obblighi sono discrezionali e non predeterminate dalla legge: imporle d’ufficio sottrarrebbe alle parti il controllo sul contenuto dell’accordo.
Il caso
Le parti raggiungono un accordo di patteggiamento che comprende la sospensione condizionale della pena. Il giudice, nel ratificare l’accordo, intende però subordinare il beneficio a uno degli obblighi previsti dall’art. 165 del codice penale — in particolare lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità non retribuito — benché tale prescrizione non fosse stata pattuita, in un caso di concessione reiterata della sospensione.
Può il giudice del patteggiamento aggiungere d’ufficio un onere non concordato, o ciò eccede i suoi poteri, snaturando l’accordo?
La decisione
Le Sezioni Unite negano tale potere. Al giudice del patteggiamento non è consentito subordinare d’ufficio la concessione della sospensione condizionale, concordata dalle parti, a uno degli obblighi previsti dall’art. 165, primo comma, c.p., nemmeno nei casi di reiterazione del beneficio. La ragione è che la scelta della prescrizione da imporre e la modulazione del suo contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, ma rimessi alla discrezionalità: imporli d’ufficio priverebbe le parti della possibilità di prevedere come quel potere verrà concretamente esercitato.
Ne deriva che l’accordo delle parti deve estendersi anche agli obblighi eventualmente collegati alla sospensione condizionale: se questi non sono stati previsti, il giudice non può introdurli unilateralmente. La sua alternativa è, semmai, quella di rigettare la richiesta, non di modificarne il contenuto a sfavore dell’imputato.
Il principio di diritto
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, al giudice non è consentito subordinare d’ufficio la concessione della sospensione condizionale, oggetto dell’accordo delle parti, a uno degli obblighi di cui all’art. 165 c.p., anche nei casi di concessione reiterata del beneficio, trattandosi di scelta discrezionale che deve formare oggetto del consenso delle parti.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce la natura negoziale del patteggiamento: il giudice esercita un controllo (sulla qualificazione, sulla congruità della pena, sull’assenza di cause di proscioglimento), ma non può riscrivere l’accordo aggiungendo oneri non voluti dalle parti. Per la difesa è una garanzia importante: la convenienza del patteggiamento si valuta sull’accordo così come formulato, senza il rischio di prescrizioni «a sorpresa». Resta ferma la facoltà del giudice di non accogliere la richiesta quando la ritenga inadeguata. Approfondimenti sui riti alternativi nella sezione Codice di Procedura Penale.
Domande frequenti
Nel patteggiamento il giudice può imporre il lavoro non retribuito non concordato?
No. Secondo le Sezioni Unite, il giudice non può subordinare d’ufficio la sospensione condizionale concordata a obblighi dell’art. 165 c.p. non previsti dalle parti, neppure in caso di concessione reiterata del beneficio.
Che cosa può fare il giudice se non condivide l’accordo?
Può rigettare la richiesta di patteggiamento, ma non riscriverla aggiungendo prescrizioni non pattuite: la scelta di tali obblighi è discrezionale e deve essere oggetto del consenso delle parti.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 27 gennaio 2022 (dep. 15 giugno 2022), n. 23400.
- Artt. 444 e 445 c.p.p.; artt. 163 e 165 del codice penale.
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.