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  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Materia: Penale — maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.) · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I penale, 26 ottobre 2023, n. 1540 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

In sintesi
  • Il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) presuppone una relazione familiare o di convivenza stabile e in atto.
  • Se la convivenza è cessata, le condotte vessatorie verso l’ex partner non integrano i maltrattamenti ma, eventualmente, gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), spesso nella forma aggravata dalla pregressa relazione affettiva.
  • Il discrimine tra le due fattispecie è la persistenza o meno del legame di convivenza al momento dei fatti.

Il caso

Le condotte vessatorie di un soggetto si rivolgono contro l’ex partner in un periodo in cui la convivenza tra i due era ormai cessata. Il giudice di merito qualifica i fatti come maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’art. 572 c.p. Si pone il problema se tale qualificazione sia corretta quando il rapporto di convivenza non è più in essere.

La decisione

La Corte chiarisce che il delitto di maltrattamenti richiede, come presupposto, una comunità di vita e di affetti fondata sul matrimonio o su una stabile convivenza: i concetti di «famiglia» e di «convivenza» vanno intesi in senso stretto, come relazione attuale e radicata, con condivisione dell’abitazione.

Quando la convivenza è venuta meno, le condotte aggressive successive non possono integrare i maltrattamenti, perché manca il loro presupposto; possono invece configurare il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), eventualmente aggravato dall’essere stato commesso a danno di persona già legata da relazione affettiva. La Corte ha quindi ritenuto erronea la qualificazione come maltrattamenti, imponendo di valutare i fatti alla luce della diversa fattispecie. Va distinta, peraltro, la cessazione definitiva del legame dalle sospensioni temporanee della coabitazione nei momenti di crisi, che non fanno venir meno la convivenza.

Il principio di diritto

Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi presuppone l’attualità di una relazione familiare o di una stabile convivenza; ove tale convivenza sia definitivamente cessata, le condotte vessatorie reiterate verso l’ex partner sono riconducibili, in presenza dei relativi presupposti, al delitto di atti persecutori e non a quello di maltrattamenti.

Implicazioni pratiche

La corretta qualificazione non è un dettaglio: incide su pena, procedibilità e misure di protezione. Per la vittima è importante ricostruire con precisione la cronologia: quando la convivenza era ancora in atto (possibili maltrattamenti) e quando era ormai cessata (possibili atti persecutori). Le sospensioni temporanee della coabitazione nei momenti di tensione non interrompono, di per sé, il vincolo. La materia è quella dei «reati spia» della violenza domestica, oggetto di tutele rafforzate. Approfondimenti nella sezione Codice Penale.

Fonti

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Domande frequenti

Dopo la fine della convivenza le vessazioni sono ancora maltrattamenti?

Di regola no. I maltrattamenti presuppongono una convivenza in atto; se è definitivamente cessata, le condotte verso l'ex partner possono integrare gli atti persecutori (stalking), spesso aggravati.

Una breve interruzione della convivenza esclude i maltrattamenti?

No, se è solo temporanea: le sospensioni circoscritte nei momenti di crisi non fanno venir meno la convivenza, che resta presupposto del reato finché il legame non cessa in via definitiva.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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