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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 249 del codice di procedura civile, sollevata dal GUP del Tribunale di Vallo della Lucania. La norma non prevede per i prossimi congiunti di una parte il diritto di astenersi dal testimoniare nel processo civile, a differenza di quanto stabilisce il codice di procedura penale per l’imputato.
Di cosa si tratta
Nel processo civile, l’art. 249 c.p.c. richiama le norme del vecchio codice di procedura penale del 1930 sul segreto professionale e sul segreto di Stato, ma non prevede la facoltà di astensione per i prossimi congiunti di una parte. Nel processo penale, invece, l’art. 199 c.p.p. consente ai congiunti dell’imputato di non testimoniare. La questione era nata in un procedimento penale per falsa testimonianza resa in un processo civile (rito del lavoro) in cui tra le parti vi era la moglie del testimone imputato.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Vallo della Lucania ha sollevato questione di legittimità dell’art. 249 c.p.c. in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include i prossimi congiunti di una parte tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile. Il rilievo della questione dipendeva dall’applicabilità della causa di non punibilità per falsa testimonianza prevista dall’art. 384 c.p.
La decisione della Corte
Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice redattore è stato Paolo Maria Napolitano.
Il principio
La questione di legittimità è inammissibile quando il giudice rimettente non ha adeguatamente illustrato il nesso causale tra la norma censurata e l’esito del giudizio principale, ovvero non ha spiegato in modo convincente perché la declaratoria di incostituzionalità cambierebbe il dispositivo della sua decisione.
Domande e risposte
Nel processo civile, i congiunti di una parte possono rifiutarsi di testimoniare?
No, non in base all’art. 249 c.p.c. Come regola generale, nel processo civile vige l’obbligo di testimoniare. Il richiamo dell’art. 249 al vecchio codice penale del 1930 copre solo il segreto professionale e quello di Stato, non la facoltà di astensione per motivi familiari.
Cosa prevede invece il processo penale per i congiunti?
L’art. 199 c.p.p. attribuisce ai prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di non rispondere alle domande, salvo che abbiano presentato denuncia, querela o istanza, ovvero essi o un loro prossimo congiunto siano offesi dal reato.
Cosa è la causa di non punibilità dell’art. 384 c.p.?
L’art. 384, secondo comma, c.p. prevede la non punibilità per falsa testimonianza quando il testimone avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi. Se nel processo civile i congiunti avessero il diritto di astenersi, testimoniando falsamente potrebbero beneficiare di questa causa di non punibilità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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