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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa alla giurisdizione delle commissioni tributarie sulle controversie aventi ad oggetto il canone comunale sulla pubblicità. Il rimettente contestava che tali controversie fossero affidate al giudice tributario anziché a quello ordinario, con possibile violazione del divieto di istituire giudici speciali.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria provinciale di Genova, in un giudizio sull’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari nel Comune di Genova, aveva sollevato dubbi di costituzionalità. L’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (testo unico del processo tributario), come modificato nel 2005, attribuisce alle commissioni tributarie le controversie sul canone comunale sulla pubblicità (art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997). Il rimettente si chiedeva se ciò violasse il divieto di istituzione di giudici speciali (art. 102, secondo comma, Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Genova ha impugnato l’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 203 del 2005, in riferimento all’art. 102, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alle commissioni tributarie le controversie sul canone comunale sulla pubblicità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le commissioni tributarie, pur essendo giudici speciali, sono espressamente previste e conservate dalla Costituzione (art. 103 e disposizioni transitorie). Il canone comunale sulla pubblicità ha natura tributaria, sicché rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie senza violare l’art. 102 Cost.

Il principio

Le commissioni tributarie sono giudici speciali costituzionalmente ammessi. L’attribuzione a esse delle controversie sul canone comunale sulla pubblicità non viola l’art. 102, secondo comma, Cost. purché il tributo in questione abbia effettiva natura tributaria, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale per il canone ex art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997.

Domande e risposte

Dove si impugna l’ingiunzione di pagamento del canone pubblicitario comunale?

Davanti alla commissione tributaria (oggi corte di giustizia tributaria, a seguito della riforma del 2022). La Corte ha confermato che tali controversie appartengono alla giurisdizione tributaria.

Tutte le entrate comunali sono di competenza del giudice tributario?

No. Solo quelle aventi natura tributaria. Se l’entrata è di natura patrimoniale o concessoria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario o al giudice amministrativo secondo i casi. La distinzione tra tributo e canone non tributario può essere complessa in concreto.

Cosa sono le commissioni tributarie?

Sono organi giurisdizionali speciali competenti sulle controversie in materia tributaria. Istituite prima della Costituzione e conservate dall’ordinamento costituzionale vigente, hanno competenza esclusiva sulle imposte, tasse e tributi elencati dalla legge.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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