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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma calabrese che, in caso di scioglimento delle Associazioni di Divulgazione Agricola, prevedeva il passaggio automatico del relativo personale alle dipendenze della Regione, in violazione del principio del pubblico concorso.
Di cosa si tratta
L’art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 1999, nella versione sostituita nel 2007, stabiliva che, in caso di scioglimento delle Associazioni di Divulgazione Agricola, il personale fosse assegnato ad altra associazione oppure rientrasse nella competenza gestionale della Regione. Il caso nasceva dalla richiesta di una lavoratrice di essere assunta dalla Regione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Catanzaro, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge regionale calabrese, come sostituito nel 2007, per violazione dell’art. 97, quarto comma, della Costituzione.
Il principio
L’accesso ai pubblici impieghi avviene di regola mediante concorso: una norma che disponga l’inquadramento automatico di personale nei ruoli regionali, al di fuori di una procedura concorsuale, viola il principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97, quarto comma, Cost.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma annullata?
L’assegnazione automatica del personale delle Associazioni di Divulgazione Agricola sciolte alla Regione Calabria, senza concorso.
Quale principio costituzionale è stato violato?
Il principio del pubblico concorso, sancito dall’art. 97, quarto comma, della Costituzione, quale regola generale per l’accesso ai pubblici impieghi.
Perché l’inquadramento automatico è vietato?
Perché consente l’ingresso nei ruoli della pubblica amministrazione senza una selezione concorsuale aperta e basata sul merito.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — quarto comma, principio del pubblico concorso, parametro su cui si fonda l’illegittimità
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, evocato tra i parametri
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