Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alla legge della Regione Siciliana sul riordino dell’assistenza nelle aree pediatriche, impugnata dallo Stato per profili di finanza pubblica. Conta come esempio di chiusura del giudizio senza decisione nel merito.
Di cosa si tratta
La Regione Siciliana aveva approvato una legge per riordinare l’assistenza nelle aree pediatriche, fissando criteri per il numero di infermieri pediatrici da assumere. Lo Stato l’aveva impugnata ritenendo che quei criteri ignorassero i vincoli di spesa e di programmazione del personale previsti dalla disciplina statale, anche in relazione al piano di rientro dal disavanzo sanitario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 21 (Riordino del settore dell’assistenza nelle aree pediatriche), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, lamentando il contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica in materia di personale del Servizio sanitario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, essendo venute meno le ragioni dell’impugnazione nel corso del giudizio.
Il principio
Anche in materia di organizzazione sanitaria regionale, quando vengono meno le ragioni dell’impugnazione, il processo costituzionale si estingue senza una pronuncia sul merito della questione sollevata.
Domande e risposte
Come si è concluso il giudizio sulla legge siciliana?
Con una dichiarazione di estinzione del processo, senza decisione nel merito delle questioni sollevate.
Che cosa contestava lo Stato alla legge siciliana?
Che i criteri per determinare il numero di infermieri pediatrici da assumere fossero svincolati dai piani di fabbisogno del personale e dai vincoli di spesa statali, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).
La Corte ha valutato se la legge fosse legittima?
No: ha dichiarato estinto il processo, quindi non si è pronunciata sul merito della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (terzo comma), parametro su cui si fondava il ricorso dello Stato.
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale