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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da un giudice di pace contro il presidente del tribunale per la sospensione delle udienze durante l’emergenza COVID-19. Mancavano sia i requisiti soggettivi sia quelli oggettivi del conflitto tra poteri dello Stato.

Di cosa si tratta

Durante l’emergenza sanitaria il presidente del Tribunale di Taranto aveva disposto la sospensione delle udienze. Un giudice di pace, ritenendo lese le proprie prerogative perché non coinvolto nel procedimento amministrativo, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato chiedendo l’annullamento di quei provvedimenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Taranto ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Tribunale ordinario di Taranto, in relazione alla sospensione delle udienze disposta per l’emergenza sanitaria. La Corte era chiamata a verificare i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto previsti dall’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sotto il profilo soggettivo, il conflitto sorgeva dall’esercizio di funzioni non giurisdizionali tra organi appartenenti entrambi al potere giudiziario. Sotto il profilo oggettivo, il provvedimento di sospensione era autorizzato dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020: la doglianza riguardava al piu` l’illegittimita` di atti amministrativi, non un’invasione costituzionale di attribuzioni.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e` ammissibile solo se sorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta` del potere cui appartengono e per la delimitazione di sfere fissate da norme costituzionali. Esiste un’ontologica differenza tra atto meramente illegittimo e atto costituzionalmente invasivo: contro il primo non e` esperibile il conflitto.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

È il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti sulla delimitazione delle sfere di attribuzione fissate da norme costituzionali tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta` del potere cui appartengono.

Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

Perché mancavano sia i requisiti soggettivi (entrambi gli organi appartengono al potere giudiziario, e il conflitto nasceva da funzioni non giurisdizionali) sia quelli oggettivi (si trattava di un atto al piu` illegittimo, non costituzionalmente invasivo).

Cosa autorizzava la sospensione delle udienze?

L’art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, che consentiva ai capi degli uffici giudiziari di sospendere le udienze per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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