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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 14, comma 1, lett. b), d.l. n. 155/1993: la norma, nel richiedere ai lavoratori agricoli autonomi lo svolgimento dell’attività in via esclusiva o prevalente (anziché abituale) per accedere all’assicurazione INAIL contro gli infortuni, non viola gli artt. 3 e 38 della Costituzione. La questione era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 327 del 2001.
Di cosa si tratta
A partire dal 1° giugno 1993, il d.l. n. 155/1993 ha modificato i criteri per l’assicurazione obbligatoria INAIL dei lavoratori autonomi in agricoltura: non é più sufficiente lo svolgimento abituale dell’attività agricola, occorre invece che sia svolta in via esclusiva o prevalente. Un lavoratore deceduto il 30 ottobre 1993, che prima del 1° giugno aveva l’abitualità richiesta e aveva versato i contributi per l’intero 1993, non risultava assicurato sotto il nuovo regime. La Corte di appello di Ancona aveva sollevato questione di costituzionalità per assenza di norma transitoria.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di appello di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell’art. 14, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede una norma transitoria per i lavoratori agricoli autonomi che, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, non si trovano più nelle condizioni per fruire della tutela assicurativa.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione, richiamando la propria ordinanza n. 327 del 2001 che aveva già scrutinato una questione identica con i medesimi parametri costituzionali, nonché la sentenza n. 26 del 2000 con cui aveva escluso qualsiasi lesione di parametri costituzionali nel nuovo regime ordinario che esige l’esclusività o la prevalenza del lavoro agricolo autonomo.
Il principio
La modifica dei requisiti per l’accesso all’assicurazione INAIL dei lavoratori agricoli autonomi — che ha sostituito il criterio dell’abitualità con quello dell’esclusività o prevalenza — non contrasta con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, né nel regime ordinario né per l’assenza di una norma transitoria. Una questione identica era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 327 del 2001.
Domande e risposte
Chi é il lavoratore agricolo autonomo assicurato contro gli infortuni dopo il 1993?
Dal 1° giugno 1993, in forza del d.l. n. 155/1993, il lavoratore autonomo in agricoltura é assicurato contro gli infortuni INAIL solo se svolge tale attività in via esclusiva o prevalente, e non più meramente in modo abituale come era richiesto in precedenza.
Perché la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione?
Perché aveva già scrutinato una questione identica con la stessa norma e gli stessi parametri costituzionali (artt. 3 e 38 Cost.), dichiarandola manifestamente infondata con ordinanza n. 327 del 2001, e l’ordinanza di rimessione non aggiungeva profili ulteriori.
Che cosa prevede l’art. 38 della Costituzione in materia di tutela degli infortuni?
L’art. 38 Cost. garantisce ai lavoratori il diritto ad essere assistiti e previdenzialmente tutelati in caso di infortunio. La Corte ha ritenuto che il legislatore possa modulare i criteri di accesso a tale tutela senza violare la norma costituzionale, purché la scelta non sia arbitraria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: rileva per valutare se la modifica dei criteri crea discriminazioni ingiustificate tra lavoratori.
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla tutela previdenziale in caso di infortunio: parametro principale invocato dal giudice rimettente.
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