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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione centrale di controllo, perché riesamini la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-octies, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 sulle professioni sanitarie, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha totalmente riscritto l’art. 117 Cost., parametro invocato nel giudizio a quo.

Di cosa si tratta

La Corte dei conti, sezione centrale di controllo, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, di alcune norme sul personale delle professioni sanitarie (in particolare sull’operatore socio-sanitario). Nelle more del giudizio costituzionale, é entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost., modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Questo mutamento del quadro normativo ha reso necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione centrale di controllo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dell’art. 3-octies, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in materia di professioni sanitarie e formazione dell’operatore socio-sanitario.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini la questione alla luce della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha totalmente modificato l’art. 117 Cost., innovando l’intero quadro normativo del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

Il principio

Quando sopravviene una modifica costituzionale che incide sul parametro invocato dal giudice rimettente, la Corte costituzionale deve ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini i termini della questione di legittimità già sollevata, verificando se permanga la rilevanza e se la questione debba essere riformulata.

Domande e risposte

Perché la Corte ha restituito gli atti anziché decidere nel merito?

Perché dopo la proposizione della questione é entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost. — il parametro invocato — innovando il quadro normativo sul riparto di competenze tra Stato e Regioni. Occorreva perciò che il rimettente rivalutasse la questione.

Che cosa prevede la riforma del Titolo V del 2001 in materia di professioni?

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha ridisegnato il riparto di competenze legislative, attribuendo alcune materie alla competenza concorrente Stato-Regioni o esclusiva delle Regioni. Ciò ha rilevanza per la disciplina delle professioni sanitarie regolate da decreto statale.

Che cosa é l’operatore socio-sanitario (OSS)?

L’operatore socio-sanitario é una figura professionale istituita con decreto interministeriale del 2000 per svolgere attività di assistenza di base e di supporto alla persona in ambito socio-sanitario. La legittimità della sua istituzione tramite decreto interministeriale era oggetto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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