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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 674, comma 1-bis, c.p.p. Il giudice dell’esecuzione non può concedere la sospensione condizionale della pena quando viene meno un impedimento ostativo per effetto di una depenalizzazione sopravvenuta. La premessa del rimettente — che la norma consentisse un «simmetrico» potere in melius — era palesemente erronea.
Di cosa si tratta
A un condannato era stata negata la sospensione condizionale della pena perché aveva già goduto due volte del beneficio (limite ex art. 164, quarto comma, c.p.). Successivamente uno dei due precedenti — una condanna per emissione di assegni senza provvista — era stato revocato per abolitio criminis (depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 507/1999). Il condannato chiedeva quindi al giudice dell’esecuzione di applicare la sospensione condizionale, venuta meno una delle cause ostative. Il Tribunale di Milano sosteneva che il nuovo art. 674, comma 1-bis, c.p.p. — che consente al giudice dell’esecuzione di revocare la sospensione condizionale «illegalmente» applicata — imponesse simmetricamente di consentirne la concessione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 674, comma 1-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena quando rileva il venir meno della condizione ostativa prevista dall’art. 164, quarto comma, c.p.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha rilevato che la premessa del rimettente è palesemente erronea: mentre la revoca della sospensione condizionale da parte del giudice dell’esecuzione è un mero riscontro formale dell’esistenza di condanne ostative, la concessione «ex novo» del beneficio richiederebbe una valutazione di pieno merito — la «prognosi fausta» sul futuro comportamento del condannato — riservata al giudice della cognizione. Accogliere la richiesta creerebbe un «doppio titolo esecutivo» e manipolerebbe il giudicato. Né l’art. 671, né il nuovo art. 674, comma 1-bis, c.p.p. possono valere come termine di comparazione in un giudizio di eguaglianza, trattandosi di norme speciali e derogatorie.
Il principio
La revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell’esecuzione è un controllo formale sull’esistenza di cause ostative; la sua concessione è invece una valutazione di merito sulla personalità e sul futuro del condannato, riservata al giudice della cognizione. Non esiste un principio di simmetria che imponga al giudice dell’esecuzione di compiere valutazioni riservate al giudice di primo grado.
Domande e risposte
Se una condanna che impediva la sospensione condizionale viene revocata per depenalizzazione, il condannato può ottenere il beneficio?
Non attraverso il giudice dell’esecuzione. La concessione della sospensione condizionale richiede la valutazione discrezionale del giudice della cognizione (prognosi di non recidiva). La revoca di una sentenza ostativa non trasferisce automaticamente al giudice dell’esecuzione il potere di accordare il beneficio.
Cos’è la «prognosi fausta» richiesta per la sospensione condizionale?
È la valutazione che il giudice del merito compie sulla probabilità che il condannato non commetta altri reati: si basa sulla personalità del condannato, le circostanze del fatto, la condotta precedente e successiva al reato. È un giudizio discrezionale di pieno merito, incompatibile con i poteri del giudice dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione può mai applicare la sospensione condizionale?
Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge: l’art. 671, comma 3, c.p.p. consente la concessione del beneficio quando esso consegua al riconoscimento in executivis del concorso formale o della continuazione. Sono eccezioni tassative, non un principio generale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza del trattamento processuale
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e tutela effettiva in giudizio
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