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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha confermato che l’art. 83 del codice di procedura penale non deve consentire la citazione dell’assicuratore della responsabilità civile (assicurazione facoltativa) come responsabile civile nel processo penale: la posizione dell’assicuratore è diversa da quella del responsabile civile.

Di cosa si tratta

L’art. 83 cod. proc. pen. disciplina la citazione del responsabile civile nel processo penale, cioè di chi deve rispondere civilmente del fatto dell’imputato. Il caso riguardava la possibilità di chiamare in giudizio l’assicuratore.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bolzano dubitava, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell’art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente di citare l’assicuratore della responsabilità civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

Il principio

Con l’assicurazione facoltativa l’assicuratore non assume un obbligo di risarcimento verso i terzi, ma solo di tenere indenne l’assicurato: manca il presupposto per equipararlo al responsabile civile. Introdurre l’azione diretta del danneggiato è scelta riservata alla discrezionalità del legislatore.

Domande e risposte

Chi è il responsabile civile nel processo penale?

È il soggetto, diverso dall’imputato, che deve rispondere civilmente del danno causato dal reato e che può essere citato in giudizio dalla parte civile.

Perché l’assicuratore facoltativo non è equiparato al responsabile civile?

Perché con l’assicurazione facoltativa l’assicuratore si obbliga solo verso l’assicurato, non verso i terzi danneggiati, che non hanno azione diretta nei suoi confronti.

La Corte poteva aggiungere quella facoltà alla norma?

No: ha ritenuto che inserire una nuova figura processuale spetti alla scelta discrezionale del legislatore, non a una pronuncia additiva.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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