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La Corte ha confermato che l’art. 83 del codice di procedura penale non deve consentire la citazione dell’assicuratore della responsabilità civile (assicurazione facoltativa) come responsabile civile nel processo penale: la posizione dell’assicuratore è diversa da quella del responsabile civile.
Di cosa si tratta
L’art. 83 cod. proc. pen. disciplina la citazione del responsabile civile nel processo penale, cioè di chi deve rispondere civilmente del fatto dell’imputato. Il caso riguardava la possibilità di chiamare in giudizio l’assicuratore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bolzano dubitava, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell’art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente di citare l’assicuratore della responsabilità civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
Con l’assicurazione facoltativa l’assicuratore non assume un obbligo di risarcimento verso i terzi, ma solo di tenere indenne l’assicurato: manca il presupposto per equipararlo al responsabile civile. Introdurre l’azione diretta del danneggiato è scelta riservata alla discrezionalità del legislatore.
Domande e risposte
Chi è il responsabile civile nel processo penale?
È il soggetto, diverso dall’imputato, che deve rispondere civilmente del danno causato dal reato e che può essere citato in giudizio dalla parte civile.
Perché l’assicuratore facoltativo non è equiparato al responsabile civile?
Perché con l’assicurazione facoltativa l’assicuratore si obbliga solo verso l’assicurato, non verso i terzi danneggiati, che non hanno azione diretta nei suoi confronti.
La Corte poteva aggiungere quella facoltà alla norma?
No: ha ritenuto che inserire una nuova figura processuale spetti alla scelta discrezionale del legislatore, non a una pronuncia additiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro: principio di eguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — parametro: diritto di difesa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.