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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 552 del codice di procedura penale, sollevate da due tribunali, per omessa descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

L’art. 552 cod. proc. pen. disciplina i requisiti del decreto di citazione diretta a giudizio. I giudici rimettenti dubitavano che esso dovesse contenere anche l’avvertimento sulla facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, ma le ordinanze non chiarivano lo stato concreto dei giudizi.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, su ordinanze del Tribunale ordinario di Spoleto e del Tribunale ordinario di Pistoia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni.

Il principio

Le questioni sono manifestamente inammissibili per omessa descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza: i rimettenti non avevano precisato se fosse già stata dichiarata l’apertura del dibattimento (che precluderebbe la messa alla prova) né se gli imputati avessero interesse alla declaratoria di nullità. L’insufficiente descrizione dello stato del giudizio impedisce il controllo sulla rilevanza.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 552 cod. proc. pen.?

I requisiti del decreto di citazione diretta a giudizio nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Perché le ordinanze di rimessione non descrivevano adeguatamente la fattispecie concreta e lo stato del procedimento, impedendo il controllo sulla rilevanza della questione.

Cosa c’entra l’apertura del dibattimento?

L’apertura del dibattimento preclude la richiesta di messa alla prova: senza sapere se fosse già avvenuta, non era possibile verificare l’interesse degli imputati e la rilevanza della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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