Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 7, primo comma, della legge n. 248 del 1976, nella parte in cui non prevedeva che l’INAIL dovesse avvertire i superstiti del grande invalido sul lavoro della facoltà di presentare domanda di assegno entro il termine decadenziale di 180 giorni. Senza comunicazione, il termine non poteva decorrere a danno di chi non era informato.
Di cosa si tratta
La legge n. 248 del 1976 prevede un assegno continuativo a favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio. Per ottenere l’assegno, gli aventi diritto devono presentare domanda entro 180 giorni. La Corte d’appello di Catania aveva dubitato che questo termine decadenziale fosse costituzionale in assenza di comunicazione da parte dell’INAIL.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, della legge n. 248 del 1976, nella parte in cui non prevedeva l’obbligo dell’ente assicuratore di avvertire i superstiti della facoltà di proporre domanda nel termine di 180 giorni, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che l’INAIL, nel caso di decesso dell’assicurato, dovesse avvertire i superstiti della facoltà di proporre domanda di assegno entro il termine decadenziale di 180 giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione.
Il principio
Il diritto di difesa e il diritto alle prestazioni previdenziali impongono che chi è titolare di un diritto a prestazione sia messo in condizione di esercitarlo: non è costituzionalmente tollerabile che un termine decadenziale decorra a carico di soggetti che non siano stati informati dall’ente previdenziale dell’esistenza del diritto e delle modalità per farlo valere.
Domande e risposte
Chi ha diritto all’assegno previsto dalla legge n. 248 del 1976?
Le vedove e gli orfani dei grandi invalidi sul lavoro (titolari di rendita INAIL per invalidità non inferiore al 65%) che siano deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale. L’assegno è una forma di tutela specifica per questi superstiti.
Cosa cambia praticamente dopo questa sentenza?
L’INAIL ha l’obbligo di comunicare ai superstiti del grande invalido deceduto la possibilità di presentare domanda di assegno. Il termine di 180 giorni decorre dalla data in cui l’INAIL ha effettivamente trasmesso tale comunicazione, non dalla data del decesso.
Cosa è l’assegno di incollocabilità di cui all’art. 180 del TU n. 1124 del 1965?
È un assegno mensile erogato dall’INAIL agli invalidi sul lavoro con grado di invalidità molto elevato che non possono essere collocati al lavoro. È distinto dall’assegno per i superstiti previsto dalla legge n. 248 del 1976.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza e all’assistenza sociale in caso di infortunio e invalidità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.